Titolare effettivo: cos'è e come fare la comunicazione
Attenzione ecommerce e web agency! Il conto alla rovescia è iniziato: avete tempo
fino all'11 dicembre 2023 per rispettare un
importante obbligo legale.
Infatti,
a partire dal 10 ottobre 2023, società di capitali, enti giuridici e trust devono
segnalare i loro titolari effettivi alle Camere di commercio tramite una procedura telematica.
Questo passaggio è fondamentale per
combattere il riciclaggio di denaro e assicurare trasparenza sugli effettivi beneficiari delle entrate aziendali.
Questa comunicazione, che ricordiamo deve essere fatta entro l'11 dicembre 2023, è un adempimento che necessita di una
firma digitale e
non può essere delegato ai professionisti per quanto riguarda la sottoscrizione, sebbene possano fornire consulenza e assistenza nell'invio telematico.
Chi è il titolare effettivo
Il
titolare effettivo è definito come la persona fisica che, in ultima analisi,
possiede o controlla un'entità giuridica, o che ne trae benefici. I soggetti obbligati includono vari tipi di imprese e enti, come le SRL, SPA, società cooperative, fondazioni e associazioni riconosciute, nonché trust e istituti giuridici affini.
La procedura di comunicazione si svolge online
tramite il servizio DIRE o altre soluzioni presenti online.
È comunque necessario
accedere a questo servizio con uno SPID o un altro tipo di identità digitale, compilare la pratica dedicata e firmare digitalmente la dichiarazione.
Il processo è
esente da imposta di bollo ma prevede il
pagamento di diritti di segreteria.
Le
nuove entità costituite dopo il 10 ottobre 2023 hanno 30 giorni dalla loro iscrizione nei registri competenti per effettuare la comunicazione.
Qualsiasi variazione dei dati del titolare effettivo già registrati deve essere comunicata entro 30 giorni dalla modifica.
Cosa serve per inviare la pratica sul Titolare effettivo
Per inviare la pratica, oltre alla
firma digitale, è necessario essere dotati di
account Telemaco, software di compilazione e un
indirizzo PEC.
La comunicazione deve essere trasmessa telematicamente da un soggetto abilitato, che può essere l'obbligato stesso o un intermediario abilitato. La mancata comunicazione comporta
sanzioni pecuniarie da 103 a 1.032 euro, ridotte di un terzo se il ritardo non supera i 30 giorni.
Per ulteriori informazioni dettagliate, è possibile visitare il sito web
titolareeffettivo.registroimprese.it.
Team LegalBlink