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11/10/2022
Conosco lo soft-spam? Sai come sfruttarlo per il marketing del tuo e-commerce?
In questo articolo parliamo di un importante strumento per mantenere il contatto con i clienti, inviando loro comunicazioni commerciali senza il loro specifico consenso (ovviamente, sempre a norma del GDPR).
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SOMMARIO
Newsletter e consenso
Soft-spam e Codice della Privacy
Gli elementi dello soft-spam
Soft-spam e "stessa categoria merceologica"
Come opporsi all'invio di soft-spam
Con LegalBlink puoi inviare soft-spam a norma di legge
Per ogni e-commerce è molto importante inviare newsletter.
Infatti, tramite questo strumento di comunicazione si possono trasmettere ai propri clienti sconti, promozioni e iniziative commerciali.
Uno dei pilastri della privacy impone di richiedere sempre il consenso dell'utente prima di inviare newsletter.
Questa regola ha però una importante eccezione: lo soft-spam.
Vediamo di cosa si tratta e come poterlo sfruttare per il marketing del proprio e-commerce.
Di "soft-spam" ne parla il Codice della Privacy.
Infatti, all'articolo 130, comma IV°, del Codice della Privacy si legge che:
"se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente".
Questa la definizione del Codice della Privacy. Ma cosa significa in termini concreti?
Alla luce della definizione del Codice della Privacy, lo soft-spam si realizza quando il sito di commercio elettronico invia comunicazioni promozionali al cliente che ha già acquistato sul proprio sito, usando la stessa email conferita dal cliente stesso in occasione dell'acquisto.
Le comunicazioni promozionali devono avere per oggetto beni o servizi della stessa categoria merceologica di quelli in precedenza acquistati dal cliente.
Ovviamente, il cliente deve sempre avere la possibilità rifiutare l'invio di queste comunicazioni. Ciò, in occasione dell'acquisto oppure successivamente.
L'informativa privacy ovviamente deve indicare che il sito e-commerce si riserva la facoltà di inviare comunicazioni di soft-spam.
Come visto, il concetto di "soft-spam" è connesso a quello di "stessa categoria merceologica".
Infatti, il Codice della Privacy parte dal presupposto che se il cliente ha acquisto un bene o servizio appartenente a una determinata categoria merceologica sia interessato a ricevere comunicazioni di marketing di quelle stessa categoria merceologica.
In questo contesto, cosa si deve intendere per "stessa categoria merceologica"?
Purtroppo, non c'è un definizione normativa che possa aiutarci per comprendere quando è lecito inviare comunicazioni di soft-spam.
In questi casi, come molto spesso accade in ambito privacy, è utile utilizzare il "buon senso" e, soprattutto, le indicazioni che provengono dal Garante Privacy.
L'Autorità ha infatti fatto presente che il concetto di "stessa categoria merceologica" deve rapportarti al sito e-commerce dal quale l'utente ha affettuato l'acquisto.
Infatti, per un e-commerce "mono-prodotto" o che vende prodotti molto simili, sarà più facile inviare comunicazioni di soft-spam. Ciò in quanto i prodotti sono simili o uguali.
Al contrario, un e-commerce che vende prodotti molto diversi dovrà fare molta attenzione nell'inviare comunicazioni di soft-spam, in quanto dovrà accuratamente valutare quali prodotti sono "della stessa categoria".
Ad esempio, scarpe da ginnastica e scarpe eleganti possono ritenersi appartenenti alla "stessa categoria".
Diversamente, scarpe e cappotti no, sebbene siano entrambi vestiti.
In situazioni di incertezza è ovviamente consigliabile al titolare dell'e-commerce rivolgersi al proprio legale di fiducia.
Ovviamente, al cliente deve essere sempre data la possibilità di opporsi a comunicazioni di soft-spam.
La possibilità di opporsi allo soft-spam può essere fornita prima che il cliente acquisti.
Ciò ad esempio mediante una specifica formula del consenso che se "cliccata" (il c.d. "point and click") dall'utente impedisce l'invio di questo tipo di comunicazioni.
Questa soluzione è però molto rara in quanto poco agevole per la UX dell'utente.
Una soluzione più pratica è invece quella di dare all'utente la possibilità di impedire l'invio di comunicazioni promozionali di soft-spam nelle stesse email inviate al cliente.
Questa possibilità può essere offerta mediante un link di disinscrizione oppure simile funzione.
Ovviamente, l'utente può sempre scrivere direttamente all'e-commerce per chiedere l'interruzione di comunicazioni di soft-spam.
Come abbiamo visto, lo soft-spam è previsto dal Codice della Privacy.
Le legge prevede però che il cliente sia debitamente informato della possibilità di ricevere questo genere di comunicazioni successivamente all'acquisto.
Questo significa che la privacy policy deve fare specifico riferimento al fatto che il sito e-commerce invierà comunicazioni di soft-spam al cliente.
Infatti, anche se lo soft-spam è previsto dalla legge, l'assenza di una adeguata informativa privacy implica un invio illecito di comunicazioni di marketing.
Ovviamente il generatore di informativa privacy di LegalBlink è a norma anche su questo punto.
Infatti, i legali di LegalBlink hanno previsto anche questa variabile nel generatore di documenti legali.
Pertanto, la privacy policy del sito e-commerce che intende effettuare soft-spam a norma con LegalBlink sarà adeguata al Codice della Privacy e al GDPR.
Avv. Susanna Bianchi - Team LegalBlink