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17/08/2026
Hai commissionato (o realizzato) un sito, è entrata in vigore la legge sull'accessibilità e ora ti stai facendo la domanda giusta: se il sito non è a norma, chi paga? Il cliente che lo usa o l'agenzia che l'ha costruito?
È un dubbio legittimo, e la risposta secca "colpa dell'agenzia" oppure "colpa del cliente" è sbagliata in entrambi i casi. La verità è che ci sono due piani diversi che non vanno confusi: quello verso lo Stato, cioè le sanzioni AgID, e quello tra cliente e agenzia, cioè il contratto. Sul primo risponde sempre lo stesso soggetto; sul secondo, dipende. Te lo spiego passo passo, in modo semplice, ma senza sconti dal punto di vista legale.
Verso la legge risponde sempre il titolare del sito, cioè chi offre il prodotto o il servizio al pubblico: non può dire ad AgID "non è colpa mia, l'ha fatto la mia agenzia". Verso il cliente, invece, la web agency può rispondere sul piano contrattuale: se ha realizzato un sito non conforme quando doveva farlo conforme, o se non ha avvisato il cliente dell'obbligo, è esposta.
In pratica la multa la prende il titolare, ma il titolare può poi rivalersi sull'agenzia. Vediamo perché, e con quali limiti.
Dal 28 giugno 2025 l'accessibilità dei siti web e degli e-commerce non è più solo una buona pratica: è un obbligo di legge anche per i privati, per effetto del D.Lgs. 82/2022, il decreto con cui l'Italia ha recepito la direttiva europea nota come European Accessibility Act.
In parole povere, chi vende online o offre servizi al pubblico tramite un sito deve renderlo utilizzabile anche dalle persone con disabilità, secondo lo standard tecnico EN 301 549, che rimanda alle linee guida WCAG 2.1 di livello AA. A vigilare è l'AgID, l'Agenzia per l'Italia Digitale, e le sanzioni vanno da 5.000 a 40.000 euro (fino al 5% del fatturato per i soggetti più grandi). Le microimprese — meno di 10 dipendenti e sotto i 2 milioni di fatturato — sono in genere esentate, salvo abbiano ricevuto finanziamenti pubblici, anche PNRR, proprio per l'accessibilità.
Tieni a mente due parole, perché tutto ruota lì attorno: "operatore economico" e "fornitore di servizi". Sono i soggetti che la legge obbliga. E, come vedremo, l'agenzia non rientra tra questi.
Qui non c'è margine di interpretazione. Il decreto mette l'obbligo di accessibilità in capo a chi offre il prodotto o il servizio al pubblico: il negozio online, l'azienda che vende, il professionista con il proprio e-commerce. È quello che la legge chiama operatore economico, o fornitore di servizi.
La web agency, invece, costruisce il sito su incarico: è un fornitore del cliente, non il soggetto che offre il servizio al pubblico. Per questo non è destinataria diretta dell'obbligo e, di regola, AgID non può sanzionarla. Se dunque AgID accerta che il sito non è accessibile, la sanzione arriva al titolare, e il titolare non può liberarsi dicendo "l'ha sviluppato un altro": verso lo Stato la responsabilità è sua e resta sua. Nessuna clausola contrattuale può cancellare questo obbligo pubblico. Come vedremo, puoi spostare chi paga alla fine, ma non chi la legge ritiene responsabile.
Un esempio per fissarlo. Marco ha un e-commerce di articoli sportivi, il sito l'ha fatto un'agenzia due anni fa. Arriva una segnalazione, AgID verifica, il sito non è a norma: la sanzione è intestata a Marco, non all'agenzia. Questo è il punto di partenza fisso.
Il fatto che AgID non la multi non vuol dire che l'agenzia sia a posto: risponde su un altro piano, quello contrattuale, verso il proprio cliente. Se Marco ha subìto una multa e deve pure rifare il sito per un lavoro fatto male, può rivalersi sull'agenzia — ma non è automatico: dipende da cosa era stato pattuito e da come l'agenzia si è comportata.
Di regola l'agenzia risponde quando l'accessibilità rientrava nel lavoro commissionato e il sito non è conforme: è un inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.), e nell'appalto una difformità dell'opera (artt. 1667-1668 c.c.). Spesso risponde anche se non era scritto nero su bianco, perché come professionista deve usare la diligenza qualificata del proprio mestiere (art. 1176, comma 2, c.c.): realizzare oggi un sito senza nemmeno informare il cliente dell'obbligo può violare il dovere di buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.). Il cliente può allora chiedere di rifare il lavoro, uno sconto sul prezzo o il risarcimento del danno (multa, costi di adeguamento, danno d'immagine).
Non risponde, invece, quando l'accessibilità era espressamente esclusa dal contratto, quando è stato il cliente a modificare il sito dopo la consegna o quando la manutenzione non era affidata a lei. In sintesi: risponde per ciò che ha promesso ed eseguito male, non per ciò che era fuori dal suo incarico o che ha combinato il cliente.
Questa è la parte che quasi nessuno spiega, ma è quella che ti evita gli errori. Sul piano pubblico, cioè nel rapporto con la legge e con AgID, risponde sempre il titolare del sito, e non è delegabile. Sul piano privato, cioè nel rapporto tra cliente e agenzia, si decide tutto con il contratto e con le regole sulla responsabilità professionale, e qui l'agenzia può eccome essere chiamata a pagare.
Detto in modo diretto: davanti allo Stato paghi tu, titolare; poi, se la colpa è dell'agenzia, te la fai pagare da lei. Sono due partite separate, con regole e tempi diversi.
L'obbligo di legge è tuo e non puoi scaricarlo, ma puoi proteggere il tuo portafoglio muovendoti bene con l'agenzia. La cosa più importante è mettere tutto per iscritto: nel contratto pretendi una clausola di accessibilità in cui l'agenzia si impegna a consegnare un sito conforme al D.Lgs. 82/2022 e allo standard WCAG 2.1 AA. Fatti poi consegnare una verifica — un report o le schede di controllo AgID compilate — come prova della conformità, e prevedi una clausola di manleva che addossi all'agenzia i costi derivanti da un lavoro non a norma (ricorda: sposta chi paga, non l'obbligo verso AgID). Se qualcosa non va, muoviti in fretta, perché nell'appalto i termini per contestare vizi e difformità sono brevi. E non fidarti delle scorciatoie: un widget di accessibilità non rende il sito conforme e non ti solleva da alcuna responsabilità.
La buona notizia è che non sei tu il destinatario della multa AgID; la cattiva è che sei esposto verso il cliente. Per dormire tranquillo la regola d'oro è definire il perimetro nel contratto, scrivendo in modo esplicito se l'accessibilità è inclusa o esclusa, perché l'ambiguità gioca sempre contro chi ha realizzato il lavoro. Avvisa comunque sempre il clientedell'obbligo di legge, anche quando non ve ne occupate voi: una semplice email che informa vale più di mille discussioni successive. Infine, inserisci limiti di responsabilità ragionevoli e regola con chiarezza la manutenzione, chiarendo chi aggiorna cosa e da quando la palla passa al cliente: conforme alla consegna non significa conforme per sempre, e le modifiche fatte dal titolare dopo la consegna restano a suo carico.
Sul piano della legge non cambia nulla. Se sei tu a offrire il servizio al pubblico, l'obbligo e la sanzione sono tuoi, che il sito l'abbia realizzato un'agenzia o tu stesso con un tema preconfezionato. Anzi, in questo caso non c'è nessun'agenzia su cui rivalersi: la responsabilità inizia e finisce con te. Ragione in più per assicurarti che il sito sia davvero a norma, e non solo "sistemato" con un widget.
Se devi ricordare una sola cosa, ricorda che i due piani non si confondono: davanti ad AgID risponde sempre il titolare del sito, mentre tra cliente e agenzia decide il contratto. Il titolare non può scaricare l'obbligo, ma può — e dovrebbe — scaricare il rischio economico sull'agenzia con le clausole giuste; l'agenzia, dal canto suo, si protegge scrivendo con precisione cosa è compreso nel lavoro e informando sempre il cliente. Quasi tutti i problemi, come spesso accade, nascono da un contratto scritto male o da un obbligo di cui nessuno ha parlato prima.
Team LegalBlink