Come fare telemarketing rispettando la privacy e il GDPR
Le modifiche apportate al
registro pubblico delle opposizioni per contenere il
telemarketing selvaggio hanno implicazioni in tema
privacy e
GDPR, per
aziende, siti web e siti e-commerce.
Le modifiche al Registro delle Opposizione trovano applicazione a partire dal 27 luglio 2022.
Le novità introdotto semplificano le procedure per gli utenti che
non vogliono ricevere comunicazioni promozionali indesiderate.
Vediamo quali sono le novità e come cambia il modo di fare telemarketingmarketing (anche) per gli e-commerce alla luce degli
obblighi previsti dal GDPR.
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SOMMARIO
Telemarketing e GDPR
Tutela per le chiamate al cellulare
Privacy e consensi già ottenuti
Come registrarsi
Il ruolo della privacy policy
Il
GDPR è il Regolamento europeo che dal 2018 ha uniformato in tutta Europa il trattamento dei dati personali delle persone fisiche.
Il GDPR ha avuto un riflesso molto importante anche per i trattamenti con
finalità di marketing, tra cui rientra il
telemarketing.
Che rapporto c'è tra
telemarketing e GDPR in riferimento al
business online di siti di commercio elettronico?
E' presto detto.
Infatti, anche i
siti di e-commerce usano aziende di telemarketing che contattano i clienti per effettuare comunicazioni commerciali.
Queste aziende agiscono come "responsabili del trattamento" ma se contattano utenti senza rispettare la loro privacy (violando quindi il GDPR) è il "titolare del trattamento" che rischia una sanzione.
Nel nostro contesto, il "titolare del trattamento" è il sito e-commerce.
E' quindi molto importante per il sito di commercio elettronico conoscere bene le
regole che presiedono il telemarketing, anche alla luce della
riforma del Registro delle Opposizioni in vigore dal 27 luglio 2022.
GDPR e privacy: i principi del telemarketing
In tema di privacy e telemarketing è molto importante conoscere le
Linee Guida pubblicate nel 2014 dal Garante privacy sullo "spam".
E' un documento molto importante perchè disciplina
come fare marketing in modo lecito e nel
rispetto della privacy degli utenti.
Le Linee Guida rimangono efficaci anche dopo l'entrata in vigore del GDPR e sono uno strumento molto utile per gli e-commerce virtuosi che vogliono fare
marketing a norma di legge.
Con specifico riferimento al telemarketing, la prima nozione da sapere è che
serve il consenso dell'utente per contattarlo a fini promozionali.
Le caratteristiche del consenso per fare telemarketing
Ai sensi del GDPR e delle Linee Guida del Garante Privacy sullo spam, il consenso per fare telemarketing deve essere:
- libero
- espresso
- informato
- specifico per finalità
Ciò implica che per contattare il cliente al telefono per finalità di marketing, l'utente stesso deve aver compiuto una azione positiva (le
formule del consenso pre-flaggate non vanno bene).
Il consenso al telemarketing inoltre
non deve essere subordinato al consenso a compiere altre attività.
Ad esempio, non è lecito subordinare il download di un e-book al consenso al telemarketing.
Il consenso al telemarketing deve inoltre essere informato; vale a dire che deve basarsi su una
corretta informativa privacy.
Il consenso al telemarketing inoltre deve essere specifico per questa finalità di trattamento.
Questo significa che se si intende ottenere il consenso per la
finalità di cessione dei dati personali oppure per
finalità di profilazione, è necessario ottenere un consenso separato.
La principale novità è costituita dal fatto che è estesa ai numeri di
telefono cellulare la possibilità di iscrizione al Registro.
Prima della riforma la protezione era accordata solo per i numeri di telefono fissi e per gli indirizzi postali.
Pertanto, dal 27 luglio 2022 sarà possibile
vietare telefonate di marketing anche sui numeri di cellulare.
L'iscrizione al Registro delle Opposizioni di un numero di telefono mobile
annulla il consenso all'uso di questo dato personale per l'invio di comunicazioni promozionali.
Questo implica che prima di inviare comunicazioni di marketing, gli operatori o gli e-commerce, devono controllare il Registro per
accertare che in esso non sia presente il numero di cellulare che si intende contattare.
Se l'utente ha inserito il proprio numero di cellulare nel Registro delle Opposizioni l'azienda non può contattarlo.
Ovviamente le
eccezioni sono rappresentate da:
- ottenimento di uno specifico consenso all'uso del numero di cellulare perl'invio di comunicazioni di marketing
- consenso ottenuto nell'ambito di un contratto in essere o cessato da da non più di trenta giorni.
E' possibile compilando un apposito modulo elettronico sul sito
www.registrodelleopposizioni.it, oppure telefonando al numero verde
800 957 766 per le utenze fisse e allo
06 42986411 per i cellulari o inviando un apposito modulo digitale tramite mail all’indirizzo
iscrizione@registrodelleopposizioni.it.
Restano invece valide le iscrizioni inserite precedentemente al nuovo Registro delle Opposizioni, con la facoltà per l’utente di annullare i consensi privacy attraverso il rinnovo dell’iscrizione.
Oltre al consenso a ricevere telefonate di marketing e alla verifica sul Registro delle Opposizioni, l'azienda deve sempre verificare che la
privacy policy indichi specificatamente come modalità di trattamento il contatto al cellulare per ragioni di marketing.
Con specifico
riferimento alla operatività dei siti web o e-commerce, l'azienda dovrà pubblicare:
- una valida formula del consenso, che specifichi la possibilità di inviare comunicazioni di marketing anche sul cellulare
- una adeguata privacy policy che menzioni anche il trattamento dei dati tramite numero di cellulare
Team LegalBlink - Marco Sabani