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12/02/2026
Nel 2026 aprire un sito web o lanciare un e-commerce non è più un’operazione puramente tecnica o di marketing. Non basta scegliere un tema grafico, attivare un gateway di pagamento e copiare una privacy policy generica.
Ogni progetto digitale vive dentro un ecosistema normativo complesso, dove norme “storiche” come il Codice del Consumo e il GDPR si intrecciano con regolamenti più recenti su marketplace, algoritmi, accessibilità, cybersecurity, pagamenti elettronici e intelligenza artificiale.
Il risultato è un sistema multilivello: non esiste più una sola legge di riferimento, ma un insieme coordinato di obblighi che incidono su come progetti il checkout, come raccogli i consensi privacy o dei cookie, come mostri gli sconti, come gestisci le recensioni, come utilizzi strumenti di profilazione e persino su come strutturi il codice del tuo sito o della tua app.
La vera sfida nel 2026 non è “avere i documenti”, ma costruire un’infrastruttura digitale coerente con tutte queste regole, evitando che marketing, UX e tecnologia vadano in direzione opposta rispetto alla compliance.
Questa guida offre una panoramica completa ma chiara, pensata per aziende digitali, merchant online, sviluppatori di app e realtà SaaS che vogliono capire cosa è realmente richiesto oggi dalla normativa italiana ed europea.
SOMMARIO
Le fondamenta: Codice del Consumo e contratti a distanza
Privacy e GDPR
Informativa cookie e banner cookie
Direttiva Omnibus
Servizi digitali
Accessibilità Digitale
Intelligenza Artificiale
Sicurezza sui prodotti
APP mobili
Proteggi il sito web o APP con LegalBlink
Per chi vende online a consumatori, il punto di partenza resta il Codice del Consumo. Le regole sui contratti a distanza si applicano integralmente agli e-commerce e impongono obblighi informativi molto precisi prima che il cliente effettui l’ordine.
Nel 2026 sono ancora centrali:
le informazioni precontrattuali chiare e comprensibili;
l’indicazione del prezzo totale, comprensivo di imposte e costi accessori;
la disciplina del diritto di recesso;
il divieto di pratiche commerciali scorrette e di dark patterns.
Particolare attenzione meritano gli abbonamenti e i servizi digitali ricorrenti. L’utente deve sapere con esattezza quando inizia il rinnovo automatico, come può disdire e con quali effetti economici. Le autorità guardano con sempre maggiore attenzione alle interfacce che rendono difficile il recesso o la cancellazione.
Il GDPR non è mai stato pensato come un semplice testo da pubblicare nel footer.
È un modello di organizzazione interna. Ogni sito, app o piattaforma che tratta dati personali deve poter dimostrare – in caso di controllo o contestazione – di aver compreso cosa fa con i dati, perché lo fa e con quali garanzie.
Nel 2026 questo significa avere un sistema coerente tra documentazione e operatività reale. L’informativa privacy deve essere aggiornata e perfettamente allineata ai trattamenti effettivi; le basi giuridiche devono essere correttamente individuate, distinguendo tra esecuzione del contratto, obbligo legale, consenso e legittimo interesse; i rapporti con fornitori, cloud provider, software esterni e piattaforme marketing devono essere regolati da accordi da responsabile del trattamento; le richieste di accesso, cancellazione o opposizione devono essere gestite con procedure chiare e tracciabili.
Non meno importante è la valutazione dei rischi. In presenza di trattamenti particolarmente invasivi – ad esempio profilazione su larga scala, geolocalizzazione sistematica o utilizzo di algoritmi predittivi – può rendersi necessaria una valutazione d’impatto (DPIA). La logica è sempre la stessa: accountability, cioè capacità di dimostrare di aver fatto scelte consapevoli e proporzionate.
Nel contesto digitale attuale, dove marketing automation, CRM e strumenti di intelligenza artificiale si intrecciano, la compliance privacy non può essere separata dalle scelte tecnologiche.
Accanto alla governance privacy generale, resta centrale la disciplina sui cookie e sugli strumenti di tracciamento.
Il provvedimento del Garante del 10 giugno 2021, letto insieme alle Linee guida europee, ha chiarito un principio ormai consolidato: tutto ciò che non è strettamente tecnico deve essere bloccato fino all’eventuale consenso dell’utente.
Nel concreto, il banner cookie deve impedire l’attivazione preventiva di cookie di profilazione, pixel pubblicitari e strumenti analytics non adeguatamente anonimizzati. Il consenso deve essere libero, specifico, granulare e documentabile. Non sono più ammesse soluzioni ambigue, pulsanti graficamente squilibrati o percorsi che rendano difficile il rifiuto.
Nel 2026 il tema è ancora più delicato perché il tracciamento tradizionale si combina con sistemi di profilazione avanzata e intelligenza artificiale. Se i dati raccolti tramite cookie vengono utilizzati per alimentare modelli predittivi, sistemi di raccomandazione o strategie di pricing dinamico, occorre verificare con attenzione la coerenza tra banner, informativa e utilizzo effettivo dei dati.
Il banner non è un elemento grafico accessorio: è uno snodo giuridico che incide sulla liceità dell’intero ecosistema di marketing digitale.
La Direttiva Omnibus, ormai pienamente recepita, ha inciso profondamente sugli e-commerce. Le regole su sconti e recensioni hanno cambiato il modo di presentare le offerte.
Chi applica riduzioni di prezzo deve indicare il prezzo precedente realmente praticato nei 30 giorni antecedenti. Le recensioni devono essere gestite in modo trasparente, specificando se e come viene verificato che provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.
Nel 2026, controlli e sanzioni su questi aspetti sono aumentati, soprattutto per marketplace e operatori con volumi elevati.
Il quadro normativo di riferimento è oggi il Regolamento (UE) 2022/2065, noto come Digital Services Act (DSA), pienamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Il DSA non si rivolge solo ai grandi player globali, ma disciplina in modo articolato tutti i “prestatori di servizi intermediari”, distinguendo tra mere conduit, caching, hosting provider, piattaforme online e piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP).
Anche realtà medio-piccole possono rientrare nella definizione di hosting provider o di piattaforma online quando memorizzano e diffondono al pubblico contenuti forniti dagli utenti oppure mettono in contatto venditori e consumatori per la conclusione di contratti a distanza. L’inquadramento non dipende dalla forma societaria o dal fatturato, ma dalla funzione svolta nel flusso informativo e commerciale.
Tra gli obblighi centrali introdotti dal Regolamento (UE) 2022/2065 vi sono:
l’adozione di meccanismi di notice and action (art. 16) per la segnalazione e rimozione di contenuti illeciti, con procedure chiare, facilmente accessibili e motivate;
l’obbligo di fornire motivazioni agli utenti in caso di rimozione o limitazione dei contenuti (art. 17);
requisiti rafforzati di trasparenza in materia di pubblicità online, inclusa l’indicazione del soggetto per conto del quale la pubblicità è mostrata e dei principali parametri utilizzati per la profilazione (artt. 26 e 39);
obblighi specifici per i marketplace in materia di tracciabilità dei professionisti (art. 30), con verifica delle informazioni identificative dei venditori prima di consentire loro di operare sulla piattaforma;
obblighi di trasparenza e reporting periodico sulle attività di moderazione dei contenuti (art. 15);
cooperazione con le autorità competenti e rispetto degli ordini di rimozione o di fornitura di informazioni (artt. 9 e 10).
Il DSA si coordina inoltre con altre normative settoriali, tra cui la Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico (ancora rilevante per il regime di responsabilità), la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori e la Direttiva (UE) 2019/2161 (Direttiva Omnibus), che incide in particolare sui marketplace in termini di trasparenza verso i consumatori.
Chi gestisce una piattaforma con contenuti generati dagli utenti, un marketplace o un servizio che consente interazioni pubbliche tra utenti deve quindi effettuare un’analisi giuridica puntuale del proprio ruolo ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065. L’errata qualificazione del servizio può comportare omissioni negli obblighi organizzativi e informativi, con conseguenze sanzionatorie e reputazionali significative.
La disciplina dei pagamenti elettronici, con la PSD2 e le norme su strong customer authentication, continua a incidere sull’esperienza di checkout. L’integrazione con gateway di pagamento deve essere conforme sia sotto il profilo tecnico sia contrattuale.
Dal punto di vista legale, è fondamentale chiarire nelle condizioni di vendita:
quando l’ordine si considera concluso;
quando avviene l’addebito;
cosa accade in caso di pagamento non riuscito;
come vengono gestiti rimborsi e chargeback.
La trasparenza nella fase di pagamento è uno degli aspetti più scrutinati in caso di contestazioni.
Nel 2026, anche alla luce della Direttiva (UE) 2019/882 (European Accessibility Act), molti servizi digitali rivolti ai consumatori devono rispettare requisiti di accessibilità. Non si tratta solo di una best practice tecnica, ma di un vero obbligo giuridico per determinate categorie di operatori.
Dal punto di vista tecnico, il riferimento sono le WCAG 2.1/2.2 almeno a livello AA. In concreto, un sito deve avere una struttura HTML semantica corretta, testi alternativi per le immagini significative, adeguato contrasto tra testo e sfondo, navigabilità completa da tastiera e moduli comprensibili e utilizzabili anche con tecnologie assistive.
Per un e-commerce o una piattaforma, l’accessibilità deve riguardare soprattutto le funzionalità essenziali come registrazione, login, checkout e gestione degli abbonamenti. Se l’utente non riesce ad acquistare o a esercitare un diritto per barriere tecniche, il problema diventa giuridico, non solo tecnico.
Quando richiesto, è inoltre necessario pubblicare una dichiarazione di accessibilità facilmente reperibile, con indicazione del livello di conformità e dei canali di segnalazione.
Inoltre, è richiesto inserire un widget che aumenti l'accessibilità del sito ed effettuare un previo test di accessibilità.
L’accessibilità non è più solo una best practice, ma un requisito normativo per molte categorie di servizi.
Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale rappresenta una delle novità più rilevanti del 2026. Anche aziende digitali che non sviluppano modelli AI, ma li integrano nei propri servizi, devono valutare l’impatto normativo.
Gli obblighi variano a seconda del livello di rischio del sistema AI. In generale, è necessario:
garantire trasparenza verso l’utente quando interagisce con un sistema AI;
evitare pratiche vietate o manipolative;
documentare l’uso e le finalità degli strumenti.
Nel contesto e-commerce e marketing digitale, l’uso di AI per profilazione avanzata, pricing dinamico o chatbot automatizzati deve essere coordinato con GDPR, Codice del Consumo e DSA.
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Le app introducono ulteriori complessità. Oltre agli obblighi già descritti, occorre considerare:
informative specifiche per store (Apple, Google);
gestione dei permessi (geolocalizzazione, fotocamera, contatti);
trattamento di dati tramite SDK di terze parti;
eventuali acquisti in-app e abbonamenti.
Le condizioni contrattuali devono essere coerenti con le regole degli store e con la normativa consumer europea.
In tal senso, il generatore di documenti legali di LegalBlink ha uno specifico template per ottenere l'informativa privacy di App.
Un ulteriore tassello rilevante per chi vende online è il Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (General Product Safety Regulation – GPSR), applicabile dal 2024 e pienamente operativo nel 2026.
Il regolamento si applica ai prodotti immessi sul mercato dell’Unione, inclusi quelli venduti tramite e-commerce e marketplace. Rafforza gli obblighi di produttori, importatori, distributori e anche dei gestori di marketplace online.
Tra gli aspetti più rilevanti per il digitale vi sono:
obbligo di immettere sul mercato solo prodotti sicuri;
maggiore tracciabilità lungo la filiera;
obbligo di fornire informazioni chiare e complete ai consumatori anche nelle schede prodotto online;
cooperazione con le autorità in caso di rischio;
gestione efficace di richiami e segnalazioni.
Per gli operatori e-commerce significa verificare che le schede prodotto contengano le informazioni di sicurezza richieste, che i fornitori siano identificabili e che vi siano procedure interne per la gestione di prodotti pericolosi o non conformi.
Nel 2026 la responsabilità non si ferma alla vendita fisica del prodotto: anche la presentazione online, le informazioni pubblicate e la gestione post-vendita rientrano nel perimetro della conformità.
In un contesto normativo sempre più articolato, la vera difficoltà non è conoscere le singole regole, ma mantenerle coerenti tra loro nel tempo. LegalBlink nasce proprio per questo: offrire uno strumento che integra documenti legali, aggiornamenti normativi e logiche operative in un sistema coordinato.
🚀 Attiva Fast Legal e configura in modo semplice e veloce tutti i documenti legali per il tuo sito, e-commerce o app.
In pochi passaggi ottieni privacy policy, cookie policy, termini e condizioni e documentazione sempre aggiornata.
👩⚖️ Preferisci un controllo professionale completo?
Attiva Easy Merchant: i nostri avvocati analizzano il tuo sito e ti rilasciano un report dettagliato con tutte le criticità legali da sistemare, oltre ai documenti necessari per essere conforme.
⚖️ Meno stress, più sicurezza.
Tu pensi al business digitale, noi pensiamo alla compliance.
Attraverso i generatori guidati è possibile predisporre informative privacy, cookie policy, termini e condizioni di vendita, policy per app e documentazione contrattuale allineata alla normativa consumer e digitale vigente.
I documenti sono strutturati in modo coerente con GDPR, Codice del Consumo, Direttiva Omnibus e disciplina su cookie e marketing, riducendo il rischio di disallineamenti tra ciò che il sito dichiara e ciò che effettivamente fa.
Il sistema consente inoltre di aggiornare facilmente i testi in caso di modifiche normative o evoluzione del modello di business, aspetto fondamentale in un contesto in cui AI, abbonamenti ricorrenti, marketplace e strumenti di profilazione evolvono rapidamente.
La compliance nel 2026 non è statica: è un processo continuo. LegalBlink supporta aziende digitali, e-commerce e sviluppatori nel mantenere questo processo sotto controllo, con un approccio integrato tra diritto e tecnologia.
Team LegalBlink