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05/08/2026
Dal 21 luglio 2026 sono in vigore nuove regole per le iniziative commerciali che collegano la vendita di un prodotto a una finalità benefica o solidaristica.
La Legge 19 giugno 2026, n. 120, spesso chiamata “Legge Ferragni” o “Legge beneficenza”, impone maggiore trasparenza sulla destinazione dei proventi e introduce specifici obblighi di comunicazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
Se vendi o promuovi un prodotto dichiarando che una parte del ricavato sarà devoluta in beneficenza, non puoi più limitarti a formule generiche come “una parte del ricavato sarà donata”. Devi spiegare con chiarezza chi riceverà le somme, per quale finalità e quale importo sarà effettivamente devoluto.
Le nuove regole interessano produttori, venditori, aziende, professionisti e anche chi promuove l’acquisto tramite pubblicità tradizionale o influencer marketing.
SOMMARIO
Che cos’è la “Legge Ferragni”
A chi si applicano le nuove regole
Quali iniziative rientrano nella Legge Ferragni
Quali iniziative sono escluse
Quali informazioni devi comunicare al consumatore
La comunicazione preventiva all’AGCM
La comunicazione successiva al versamento
Cosa devono fare gli influencer
Le sanzioni previste
Da quando si applicano le nuove regole
Come adeguare una campagna di vendita solidale
Conclusioni
La Legge n. 120/2026 disciplina la pubblicità e gli obblighi informativi relativi alla promozione, alla vendita o alla fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati a finalità solidaristiche.
L’obiettivo è permettere al consumatore di capire quale beneficio concreto deriva dal suo acquisto ed evitare comunicazioni capaci di attribuire a un’operazione commerciale un impatto solidale maggiore di quello reale. Questo fenomeno viene spesso definito charity washing.
La nuova disciplina si aggiunge alle regole già previste dal Codice del consumo. Una campagna poco chiara o ingannevole, quindi, può essere valutata anche come pratica commerciale scorretta.
La legge si rivolge ai produttori e ai professionisti che vendono o promuovono prodotti destinati ai consumatori associandoli alla devoluzione di una parte dei proventi.
Per questa disciplina, la nozione di professionista comprende sia il venditore sia il soggetto che promuove l’acquisto. Gli obblighi informativi coinvolgono espressamente anche chi pubblicizza il prodotto attraverso:
pubblicità tradizionale;
siti web ed e-commerce;
social network;
contenuti sponsorizzati;
campagne di influencer marketing.
Di conseguenza, la conformità della campagna non riguarda soltanto ciò che compare sulla confezione. Devono essere coerenti e complete anche le informazioni diffuse nei post, nei video, nelle landing page, nelle inserzioni pubblicitarie e negli altri materiali promozionali.
La legge si applica quando una parte dei proventi derivanti dalla vendita viene destinata a uno dei soggetti individuati dalla normativa, tra cui, a seconda dei casi:
enti del Terzo settore;
organizzazioni non governative;
enti e associazioni senza scopo di lucro;
università ed enti di ricerca;
organizzazioni impegnate in iniziative umanitarie, sociali, culturali o religiose;
soggetti esteri con caratteristiche o finalità analoghe.
Un esempio tipico è la vendita di un prodotto per il quale l’azienda promette di devolvere a un ente benefico una somma fissa oppure una percentuale del prezzo per ogni unità venduta.
La disciplina non si applica alla promozione, vendita o fornitura effettuata direttamente da un ente non commerciale, purché questo non sia partecipato, direttamente o indirettamente, dai produttori o dai professionisti coinvolti.
Restano ferme, inoltre, le regole sulle raccolte fondi previste dall’articolo 7 del Codice del Terzo settore e quelle relative alle raccolte svolte dagli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato accordi con lo Stato.
L’esclusione va però valutata con attenzione. Se l’iniziativa è realizzata insieme a un’impresa che vende o promuove il prodotto, possono trovare applicazione i nuovi obblighi a carico dell’operatore commerciale, anche quando il beneficiario è un ente non profit.
Per ogni iniziativa interessata dalla legge devi indicare in modo chiaro:
il soggetto beneficiario, cioè l’ente o l’organizzazione che riceverà la devoluzione;
la finalità della devoluzione, spiegando per quale scopo saranno utilizzate le somme;
la quota destinata alla beneficenza, espressa come percentuale del prezzo di vendita oppure come importo devoluto per ogni unità di prodotto.
Non è quindi sufficiente scrivere “parte del ricavato sarà devoluta in beneficenza”, “sosteniamo la ricerca” o utilizzare formule simili senza quantificare il contributo.
Per esempio, una comunicazione più trasparente potrebbe indicare: “Per ogni prodotto venduto saranno devoluti 2 euro all’Associazione Alfa per finanziare il progetto Beta”.
Le informazioni devono essere riportate sulla confezione oppure, secondo le modalità ammesse dalla legge, su una targhetta cartacea o adesiva o sui materiali informativi presenti nel punto vendita. In ogni caso, devono essere presentate con chiarezza, semplicità e adeguata evidenza grafica.
Gli stessi dati devono comparire anche nelle comunicazioni commerciali e nella pubblicità del prodotto. È quindi importante verificare che confezioni, sito, e-commerce, newsletter, campagne pubblicitarie e contenuti degli influencer riportino informazioni coerenti.
Oltre a informare correttamente il consumatore, il produttore o il professionista deve effettuare una comunicazione preventiva all’AGCM.
La comunicazione deve essere trasmessa almeno 15 giorni prima della messa in vendita dei prodotti e deve contenere:
il nome del beneficiario;
la finalità della devoluzione;
la percentuale del prezzo o l’importo devoluto per ogni unità;
il termine entro cui sarà effettuato il versamento.
Non è corretto, quindi, avviare la vendita e regolarizzare la comunicazione in un secondo momento. La verifica legale e organizzativa deve essere completata prima del lancio.
Gli obblighi non terminano con l’avvio della campagna.
Entro tre mesi dalla scadenza del termine indicato per la donazione, il produttore o il professionista deve comunicare all’AGCM che il versamento è stato eseguito.
È quindi opportuno conservare la documentazione relativa:
al calcolo delle somme dovute;
al numero delle unità vendute;
al versamento effettuato;
alle comunicazioni inviate all’AGCM;
agli accordi con l’ente beneficiario e con gli eventuali influencer o agenzie.
La legge richiama espressamente l’influencer marketing. Se promuovi un prodotto collegato a una finalità solidale, nel contenuto devi rendere chiaramente visibili le informazioni richieste dalla normativa.
La semplice indicazione della natura pubblicitaria del post, ad esempio mediante diciture come “pubblicità” o “adv”, non sostituisce gli obblighi sulla beneficenza. Sono due piani distinti: il consumatore deve capire sia che si tratta di una comunicazione commerciale sia quale contributo concreto sarà destinato alla finalità dichiarata.
Prima della pubblicazione, azienda, agenzia e influencer dovrebbero quindi concordare testi obbligatori, posizione grafica delle informazioni, durata della visualizzazione nei video e modalità di approvazione preventiva dei contenuti.
L’autorità competente è l’AGCM, cioè l’Antitrust, e non l’AGCOM.
Salvo che il fatto costituisca reato o integri una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo, la violazione degli obblighi informativi o delle comunicazioni all’AGCM comporta una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro.
L’importo viene determinato tenendo conto del prezzo di listino del prodotto e del numero di unità poste in vendita.
L’AGCM pubblica i provvedimenti sanzionatori nel proprio bollettino e può ordinare al soggetto sanzionato di pubblicarli, a proprie spese, sul sito, sui canali social, su quotidiani o attraverso altri mezzi ritenuti adeguati. Il mancato rispetto di tale ordine può comportare un’ulteriore sanzione da 5.000 a 50.000 euro.
Se la condotta costituisce invece una pratica commerciale scorretta, possono trovare applicazione le più elevate sanzioni previste dal Codice del consumo, che possono arrivare fino a 10 milioni di euro, ferme le specifiche regole applicabili alle infrazioni transfrontaliere.
La Legge n. 120/2026 è entrata in vigore il 21 luglio 2026.
La disciplina non si applica alle promozioni, alle vendite e alle forniture già in corso a tale data. Le nuove campagne avviate dal 21 luglio 2026 devono invece rispettare integralmente gli obblighi previsti.
In caso di modifica sostanziale o rilancio di un’iniziativa precedente, è prudente verificare se si tratti ancora della stessa campagna oppure di una nuova operazione soggetta alla legge.
Se stai progettando una campagna commerciale con finalità benefica, prima del lancio dovresti:
individuare con precisione il beneficiario e la finalità della devoluzione;
stabilire nel contratto la percentuale o l’importo devoluto per ogni unità;
definire il termine del versamento;
predisporre le informazioni per confezioni, punti vendita, sito e pubblicità;
coordinare le istruzioni destinate ad agenzie, testimonial e influencer;
inviare la comunicazione all’AGCM almeno 15 giorni prima della vendita;
predisporre un sistema per conteggiare le unità vendute e la somma maturata;
conservare la prova del pagamento e comunicare l’avvenuto versamento all’AGCM;
verificare anche il rispetto del Codice del consumo e delle regole sulla pubblicità riconoscibile.
È utile disciplinare contrattualmente i ruoli di tutti i soggetti coinvolti, le procedure di approvazione dei messaggi, lo scambio dei dati sulle vendite, la documentazione del versamento e le responsabilità in caso di comunicazioni inesatte.
La finalità solidale non può essere utilizzata come un richiamo pubblicitario generico. Con la Legge Ferragni, ogni promessa collegata alla beneficenza deve essere concreta, quantificabile e verificabile.
Se organizzi una vendita solidale, devi progettare la trasparenza fin dall’inizio: non soltanto nei termini dell’accordo con il beneficiario, ma anche sulla confezione, nei materiali promozionali, nei contenuti degli influencer e nelle comunicazioni obbligatorie all’AGCM.
Una verifica preventiva della campagna ti permette di ridurre il rischio di sanzioni, contestazioni dei consumatori e danni reputazionali.
Avv. Selene Galeazzi