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05/08/2020
Vuoi sapere come gestire la garanzia legale per il tuo ecommerce? Vuoi sapere cosa scrivere nei termini di vendita del tuo ecommerce?
In questo articolo scoprirai gli obblighi verso i tuoi clienti. Così potrai evitare reclami e risparmierai sulle spese legali!
Se invece vuoi una panoramica sugli obblighi legali degli ecommerce, leggi il nostro approfondimento su come vendere online a norma.
La garanzia legale di conformità è una forma di tutela prevista dagli artt. 128-135 del Codice del Consumo esclusivamente applicabile ai soggetti che acquistano in qualità di consumatori.
Per consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale eventualmente svolta.
Ciò non significa però, come vedremo nel presente articolo, che chi acquista in qualità di professionista sia privo di qualsiasi tutela.
Specifichiamo fin da subito che la garanzia legale nell’ecommerce è un tema fondamentale per qualsiasi imprenditore digitale. Infatti deve essere portata a conoscenza del cliente indicata nei documenti legali pubblicati sul sito di commercio elettronico.
Vediamo quindi le principali differenze in tema garanzia legale tra clienti professionisti e clienti consumatori.
La garanzia legale di conformità è valida solamente nei confronti dei clienti che effettuano acquisti in qualità di consumatore. Essa trova quindi applicazione solo nell’e-commerce B2C (Business to Client, dove Client si riferisce appunto al consumatore).
La garanzia legale nell’ecommerce rende il venditore responsabile per qualsiasi difetto di conformità del prodotto che si manifesti entro due anni dalla data di consegna del prodotto.
Per “beni conformi” si intendono i prodotti:
In mancanza di una o più caratteristiche idonee a qualificare il bene conforme il consumatore può attivare la garanzia legale nell’ecommerce.
Il difetto di conformità sussiste quindi se il bene non:
Una volta accertata l’esistenza del difetto di conformità il consumatore, per poter godere della garanzia legale nell’ecommerce deve:
I difetti di conformità regolarmente denunciati dal consumatore entro sei mesi dalla consegna del bene si presumono già esistenti al momento della consegna, ciò significa che sarà il venditore a dover provare il contrario (per esempio che il difetto è dovuto alla condotta non responsabile del consumatore).
Il venditore può assolvere l’onere della prova, facendo quindi decadere la presunzione di cui sopra e di conseguenza la garanzia del consumatore, provando l’incompatibilità del difetto con la natura del bene o con la natura del difetto stesso.
Per esempio, un consumatore non potrà lamentare il malfunzionamento di un orologio non impermeabile evidentemente entrato in eccessivo contatto con l’acqua; ciò nemmeno entro il termine dei sei mesi dalla consegna dell’orologio stesso.
Una volta trascorsi i sei mesi dalla data di consegna del bene l’onere della prova è invertito. Sarà il consumatore a dover provare che il difetto era già esistente e che il difetto è compatibile con la natura del bene.
Richiamando il precedente esempio, la garanzia può essere fatta valere anche all’ottavo mese dalla data di consegna se un orologio impermeabile manifesta infiltrazioni di acqua.
Premesso che i danni causati da utilizzo improprio del bene escludono la possibilità di beneficiare della garanzia legale nell’ecommerce:
“Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro” (art. 130 Codice del Consumo).
Il consumatore può richiedere inoltre la riduzione del prezzo, da concordare con il venditore, nei casi in cui:
Se non soddisfatto dai rimedi citati, il consumatore ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.
La risoluzione del contratto obbliga il venditore a rimborsare tutte le spese sostenute dal consumatore (spese di spedizione incluse).
La garanzia legale nell’ecommerce non può mai essere esclusa, neppure con patti tra il venditore e il consumatore.
Qualsiasi clausola che limiti o elimini la garanzia legale nell’ecommerce sminuendo quindi la tutela del consumatore deve considerarsi nulla.
Al venditore è però riconosciuto il diritto di regresso nei confronti del produttore, ciò significa che nei casi in cui il consumatore attivi uno dei rimedi previsti dalla garanzia legale nell’ecommerce (per esempio il rimborso di quanto pagato) il venditore potrà agire contro il produttore per ottenere la restituzione di quanto versato al consumatore.
Il diritto di regresso riguarda esclusivamente i rapporti tra il venditore e il produttore e può essere escluso da accordi tra loro.
Gli articoli del Codice del Consumo relativi alla garanzia legale nell’ecommerce non sono applicabili al cliente che acquista in qualità di professionista (B2B).
Al professionista infatti si applica quanto previsto dall’art. 1490 del codice civile:
“Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.”
Il professionista deve denunciare il difetto di conformità entro 8 giorni dalla data di scoperta (termine nettamente più sfavorevole rispetto ai due mesi previsti dal Codice del Consumo per il consumatore) pena la perdita della garanzia.
La garanzia legale nell’ecommerce richiede spesso onere probatori non sempre facilmente fornibili da entrambe le parti.
Il venditore, per esempio, può tutelarsi richiedendo al cliente di accettare il pacco con riserva e di verificarne prontamente l’integrità del contenuto, può inoltre richiedere fotografie o altre prove al cliente di verificare se effettivamente il danno o il vizio lamentati possono rientrare nella disciplina della garanzia legale oppure sono riconducili, per esempio, ad un uso del prodotto per fini diversi da quelli cui il prodotto è destinato.
La garanzia convenzionale è facoltativa, può essere offerta dal produttore o dal venditore del bene e generalmente viene utilizzata per finalità di marketing e fidelizzazione del cliente che riceve un servizio migliore.
Oggetto della garanzia convenzionale può per esempio essere la copertura dei danni accidentali causati dal cliente, o un’estensione del termine della garanzia legale.
Disciplinata dall’art. 133 del Codice del Consumo la garanzia convenzionale, del venditore o del produttore, deve essere redatta in lingua italiana e specificata e idoneamente portata a conoscenza del cliente.
La garanzia convenzionale non può comunque mai sostituire o limitare la garanzia legale nell’ecommerce.
Guarda il video sul webinar che abbiamo organizzato dal tema “Come gestire il diritto di recesso“.
Vuoi ricevere chiarimento sulla garanzia legale nell’ecommerce? Contattaci!
Marco Sabani – Team LegalBlink