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20/06/2023
La Direttiva Omnibus rappresenta la novità legale più importante del 2023 per gli ecommerce.
E' entrata in vigore dal 2 aprile e implica novità importanti sopratutto in tema di recensioni e prezzi (questa parte entrerà in vigore dal 1° luglio 2023).
Per questo motivo abbiamo dedicato numerosi articoli del nostro blog su come adeguare il sito ecommerce alla Direttiva Omnibus; inoltre, numerosi video (ben 3) della Academy LegalBlink sono stati dedicati proprio a questo argomento.
Alla luce dell'importanza dei temi toccati dalla Direttiva Omnibus, in questi mesi avvocati, ecommerce e web agency hanno posto diversi quesiti al Ministero delle imprese e del Made in Italy.
Il risultato è stato la pubblicazione di FAQ, che rispondono in modo pratico ai quesiti posti al Ministero.
Vediamo insieme di cosa si tratta in questo nuovo articolo scritto dal nostro Team di avvocati esperti in ecommerce.
SOMMARIO
Premessa
A quali annunci di prezzo si applica la Direttiva Omnibus
Eccezioni
Come si determina il "prezzo precedente"
Le vendite straordinarie
Chi è soggetto alla Direttiva Omnibus
Prezzo precedente applicato per brevissimo tempo
Pubblicità condivisa e rete di vendita
Network di affiliati
Riduzioni progressive di prezzo
Offerte praticate su pochi pezzi
Cartellino dei negozi fisici
Nuovo modello di prodotto
Beni deperibili
Prodotti stagionali
Bene ordinato online a ritirato in negozio
Maggiori informazioni?
Le FAQ tengono conto delle linee guida sulla corretta interpretazione e applicazione di questa legge, come fornite dalla Commissione europea nel 2021. In particolare, queste linee guida riguardano la protezione dei consumatori relativamente all'indicazione dei prezzi dei prodotti offerti, sia su un sito web di ecommerce che in un negozio fisico.
È importante sottolineare che, sebbene queste FAQ si concentrino sugli annunci di riduzione dei prezzi, non coprono completamente l'argomento delle pratiche commerciali scorrette.
In altre parole, il fatto che un annuncio di riduzione del prezzo rispetti le linee guida qui riportate, non lo esime necessariamente da possibili violazioni di altre norme relative alle pratiche commerciali scorrette.
Ad esempio, se durante una campagna promozionale un'azienda dichiara un prezzo scontato basato su un prezzo di partenza non veritiero, o usa strategie ingannevoli per far credere ad un vantaggio di prezzo inesistente, queste azioni possono essere considerate scorrette ai sensi del Codice del consumo, indipendentemente dall'articolo 17-bis.
In conclusione, se un ecommerce inganna i consumatori mostrando una riduzione dei prezzi in modo ingannevole e tale comportamento si inserisce in un contesto più ampio di pratiche scorrette, questa condotta può essere penalizzata secondo la legge sulle pratiche commerciali scorrette, poiché potrebbe influenzare negativamente le decisioni economiche dei consumatori, violando il principio della diligenza professionale.
La nuova normativa si applica a tutti gli annunci di riduzione di prezzo che possano far pensare ai consumatori che il prezzo di un determinato prodotto su un sito web di ecommerce o in un negozio fisico sia diminuito rispetto a quello precedentemente applicato.
È importante notare che questa regolamentazione si applica solo ai beni, non ai servizi.
Per esempio, qualunque annuncio che metta in evidenza un vantaggio economico o un risparmio associato all'acquisto di un determinato prodotto in un certo periodo di tempo rientra in questa categoria.
Questo include gli annunci di riduzione di prezzo generali, come "oggi sconto del 20% su tutti gli articoli" o "questa settimana sconto del 20% su tutte le decorazioni di Natale".
Ci sono diverse strategie promozionali che non sono coperte da questa normativa. Queste includono:
Le vendite sottocosto, disciplinate dal D.P.R. 06 aprile 2001, n. 218, sono escluse da questa normativa.
Il "prezzo precedente", che serve come riferimento per l'annuncio di riduzione di prezzo, è il prezzo più basso applicato a tutti i consumatori nei 30 giorni precedenti in un particolare canale di vendita.
Questo potrebbe riferirsi, per esempio, al prezzo praticato su un sito web di ecommerce o al prezzo in un negozio fisico specifico.
Durante le vendite straordinarie, come specificato dall'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, il "prezzo precedente" diventa il prezzo di riferimento per calcolare la percentuale di sconto. Questo "prezzo precedente" dovrebbe essere il prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti l'annuncio della vendita.
Per esempio, se un annuncio promette uno "sconto del 50%" e il prezzo più basso praticato negli ultimi 30 giorni era di 100 euro, il venditore dovrà presentare "100 euro" come il "prezzo precedente" (che verrà barrato) su cui basare il calcolo della riduzione del 50%. Questo rimane valido anche se l'ultimo prezzo di vendita del prodotto era superiore.
Le nuove norme introdotte con l'art. 17-bis si applicano al venditore, ossia al professionista che effettivamente stipula il contratto con il consumatore.
In ambito ecommerce, l'impresa che vende online al consumatore.
Sì, ogni offerta al pubblico di un prodotto a un prezzo specifico viene considerata valida ai fini della determinazione del "prezzo precedente", indipendentemente dalla durata di tale offerta.
In caso di pubblicità condivisa, dove entità centrali pianificano e pubblicizzano campagne di riduzione di prezzo per conto dei venditori, o di comunicazioni generali di riduzione di prezzo che riguardano più punti vendita della stessa società (ad esempio, attraverso cartelloni o volantini), è possibile indicare solo il prezzo finale già scontato o la percentuale di sconto, purché tali indicazioni rispettino le regole sulle pratiche commerciali scorrette (ad esempio, non è lecito pubblicizzare come prezzo scontato un prezzo che era già applicato dalla maggior parte dei punti vendita).
Il venditore non è tenuto a indicare il "prezzo precedente" del singolo prodotto sul materiale pubblicitario (come il volantino) utilizzato per la campagna di sconto.
Tuttavia, il "prezzo precedente" dei singoli prodotti oggetto dell'annuncio deve essere indicato nel punto vendita, cioè sulle etichette dei prodotti o sugli scaffali nei negozi fisici, o nelle sezioni relative ai prezzi sui siti web di ecommerce.
Le stesse indicazioni valgono nel caso di promozioni che coinvolgono un gran numero di prodotti.
Il "prezzo precedente" da indicare deve sempre essere quello effettivamente praticato nel proprio punto vendita.
Nel caso di riduzioni progressive - intese come quelle che prevedono un aumento progressivo della percentuale di sconto senza interruzioni temporali - il "prezzo precedente" da indicare sarà quello originario di partenza della campagna (ad esempio, se il prezzo più basso del prodotto nei 30 giorni precedenti l'inizio della campagna di vendita promozionale era di 100 euro, il venditore indicherà 100 euro come "prezzo precedente" quando annuncia la prima riduzione di prezzo, ad esempio uno sconto del 10 %, e manterrà lo stesso "prezzo precedente" di 100 euro anche quando annuncia le successive riduzioni del 20%, del 30%, ecc.).
No, la Direttiva Omnibus non si applica nel caso di offerte applicate solo su pochi pezzi a causa di un deprezzamento del valore del bene.
Il "prezzo precedente", infatti, potrebbe dare un'immagine distorta se fosse il prezzo applicato a un prodotto danneggiato o prossimo alla scadenza. Questo perché tali prodotti non seguono l'ordinario meccanismo di determinazione del prezzo, essendo essi non perfettamente assimilabili, in termini qualitativi, a quelli non danneggiati o con una vita utile completa.
Questa esclusione si applica anche quando il deprezzamento è applicato senza utilizzare le modalità della vendita sottocosto.
Sì, il cartellino rientra tra i mezzi di comunicazione e informazione rivolti ai consumatori.
Se si tratta di un nuovo codice prodotto, codice EAN, o un cambiamento di gamma o una nuova versione, non sarà necessario tenere conto del prezzo praticato ai vecchi modelli dato che si tratta di beni immessi sul mercato da meno di 30 giorni.
Sono esclusi i seguenti beni:
Nel caso di prodotti stagionali o di esaurimento scorte, gli annunci di riduzione di prezzo dovranno seguire il regime generale, indicando il "prezzo precedente" come definito dall'articolo 17-bis del Codice del consumo.
Se non esistono "prezzi precedenti" ai sensi dell'articolo 17-bis del Codice del consumo, le indicazioni di riduzione di prezzo dovranno comunque conformarsi alle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette.
Sì, il momento fondamentale da considerare è quello dell'offerta pubblica di vendita e dell'ordine.
È in quella fase che venditore e acquirente stipulano un contratto nel quale il venditore si impegna a vendere quel determinato bene a un prezzo definito e non modificabile al momento del ritiro. Il pagamento effettuato presso il punto vendita riguarda, invece, la fase di esecuzione del contratto.
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Team LegalBlink