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European Accessibility Act (EAA) 2026: cos'è e cosa devono fare imprese e siti web 

16/02/2026

European Accessibility Act (EAA) 2026: cos'è e cosa devono fare imprese e siti web



Dal 28 giugno 2025 l’European Accessibility Act è pienamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Nel 2026 non siamo più nella fase “di transizione”: le imprese che rientrano nel suo ambito devono essere conformi.

In questo articolo trovi una spiegazione completa ma chiara, in stile pratico, di cosa prevede la Direttiva (UE) 2019/882, come è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82 e quali sono gli obblighi concreti per ecommerce, servizi digitali e operatori economici.




SOMMARIO


Cos'è l' European Accessibility Act
La legge italiana di recepimento
A quali prodotti e servizi si applica
Chi è obbligato
Quali sono i requisiti di accessibilità
Obblighi documentali e di conformità
Poteri di vigilianza e controlli
Sanzioni previste
Cosa devono fare le imprese nel 2026
Conclusioni
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Cos’è l’European Accessibility Act

L’European Accessibility Act, cioè la Direttiva (UE) 2019/882, è una normativa europea che ha l’obiettivo di armonizzare i requisiti di accessibilità per determinati prodotti e servizi all’interno del mercato unico.

Prima dell’EAA, ogni Stato membro aveva regole diverse sull’accessibilità per il settore privato. Questo creava frammentazione normativa, costi di adeguamento differenti e ostacoli alla libera circolazione di prodotti e servizi digitali.

La Direttiva nasce quindi con una duplice finalità: da un lato garantire alle persone con disabilità un accesso effettivo a prodotti e servizi digitali; dall’altro uniformare le regole per le imprese che operano nel mercato europeo.

È importante chiarire che si tratta di una direttiva, non di un regolamento. Questo significa che ogni Stato membro ha dovuto recepirla con una propria legge nazionale.


La legge italiana di recepimento: il D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82

In Italia l’EAA è stata recepita con il Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82.

Questo decreto ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di obblighi di accessibilità per determinati prodotti e servizi immessi sul mercato o forniti ai consumatori a partire dal 28 giugno 2025.

Il decreto disciplina in modo dettagliato:

  • l’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

  • i requisiti essenziali di accessibilità

  • gli obblighi di produttori, importatori, distributori e fornitori di servizi

  • la documentazione e la valutazione di conformità

  • la vigilanza e il sistema sanzionatorio

Dal 2026, il quadro è pienamente operativo e le autorità competenti possono esercitare i poteri di controllo previsti dal decreto.


A quali prodotti e servizi si applica l’EAA

Uno degli aspetti più rilevanti dell’European Accessibility Act è che non riguarda solo i siti web in generale, ma specifiche categorie di prodotti e servizi.

Per quanto riguarda i servizi digitali, rientrano nel campo di applicazione, tra gli altri:

  • servizi di commercio elettronico

  • servizi bancari per i consumatori

  • servizi di trasporto passeggeri (biglietterie online, informazioni di viaggio)

  • servizi di comunicazione elettronica

  • fornitura di libri elettronici e relativo software

Nel contesto ecommerce, questo significa che il sito o la piattaforma di vendita online deve essere accessibile secondo i requisiti previsti dalla normativa, non come mera buona pratica ma come obbligo legale.

Sul fronte dei prodotti, la direttiva copre ad esempio terminali di pagamento, dispositivi self-service, e-reader e altri strumenti digitali destinati al pubblico.


Chi è obbligato: imprese grandi, medie e microimprese

Il decreto italiano si applica agli operatori economici che immettono sul mercato o forniscono i prodotti e servizi disciplinati dalla normativa.

Rientrano quindi nell'ambito di applicazione della Direttiva sulla Accessibilità:

  • produttori

  • importatori

  • distributori

  • fornitori di servizi

Nel caso dei servizi di ecommerce, il soggetto obbligato è il fornitore del servizio, cioè l’impresa che gestisce e mette a disposizione la piattaforma di vendita online verso i consumatori.

È prevista un’esenzione per le microimprese che forniscono servizi, ossia quelle con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo o bilancio totale non superiore a 2 milioni di euro. Tuttavia l’esenzione non è automatica per ogni aspetto e deve essere valutata caso per caso, anche alla luce di eventuali altre normative applicabili e del rischio reputazionale.

È importante non confondere questa disciplina con quella relativa ai siti della Pubblica Amministrazione, che resta regolata principalmente dalla Legge 4/2004 e dalla Direttiva 2016/2102.


Quali sono i requisiti di accessibilità previsti dalla normativa

L’EAA non si limita a un principio generico di “accessibilità”, ma impone requisiti essenziali che devono essere rispettati da prodotti e servizi.

Per i servizi digitali, i requisiti si traducono nella necessità di rendere le informazioni e le funzionalità:

  • percepibili anche da persone con disabilità sensoriali

  • utilizzabili tramite diverse modalità di interazione

  • comprensibili e presentate in modo chiaro

  • compatibili con tecnologie assistive

In pratica, per un ecommerce questo significa che il sito deve essere progettato in modo da poter essere utilizzato con screen reader, navigazione da tastiera, adeguato contrasto cromatico, testi alternativi per immagini, struttura semantica corretta del codice e assenza di barriere che impediscano la conclusione dell’acquisto.

Gli standard tecnici di riferimento sono generalmente ricondotti alle WCAG, in particolare almeno al livello AA, anche se la normativa parla in termini di requisiti essenziali e non si limita a citare uno specifico standard tecnico.


Obblighi documentali e di conformità

Il decreto legislativo non si limita a imporre requisiti tecnici, ma introduce anche obblighi documentali.

Nel caso dei prodotti è prevista una procedura di valutazione della conformità e la predisposizione della documentazione tecnica. Per i servizi, il fornitore deve garantire e dichiarare la conformità ai requisiti di accessibilità, mantenendo la documentazione necessaria a dimostrarla.

Questo significa che l’impresa deve essere in grado di provare, in caso di controllo, di aver adottato misure adeguate per rendere il servizio conforme.

Non è sufficiente inserire un semplice plugin o widget grafico: la conformità deve riguardare l’architettura del servizio nel suo complesso.


Poteri di vigilanza e controlli

Il decreto individua le autorità competenti per la vigilanza sul mercato. Per molti servizi destinati ai consumatori, il ruolo di controllo può essere attribuito all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
L'Autorità che comunque può fare verifiche e irrogare sanzioni è l'AGID.

Le autorità possono effettuare verifiche, richiedere documentazione, ordinare misure correttive e, nei casi più gravi, vietare la fornitura del servizio non conforme.

Nel 2026 questi poteri non sono più teorici: il sistema è entrato a regime e le imprese devono considerare l’accessibilità come parte integrante della propria compliance normativa.


Sanzioni previste dal D.Lgs. 82/2022

Il decreto prevede sanzioni amministrative pecuniarie che possono variare in base alla gravità della violazione e alle dimensioni dell’operatore economico.

Le sanzioni possono andare da 5.000 euro fino a 50.000 euro, ferma restando la possibilità per l’autorità di imporre misure correttive e ordini di adeguamento.

Oltre al profilo economico, non va sottovalutato il rischio reputazionale e il potenziale contenzioso, anche sotto il profilo della discriminazione nei confronti di persone con disabilità.


Cosa devono fare concretamente le imprese nel 2026

Nel 2026 un’impresa che gestisce un ecommerce o un servizio digitale rientrante nell’EAA dovrebbe:

  • verificare se rientra nell’ambito soggettivo e oggettivo della normativa

  • effettuare un’analisi tecnica del sito o del servizio

  • adeguare il codice e l’architettura alle best practice di accessibilità

  • predisporre la documentazione interna che attesti la conformità

  • pianificare verifiche periodiche in caso di aggiornamenti o nuove funzionalità

L’accessibilità non deve essere trattata come un intervento una tantum, ma come un requisito permanente da integrare nei processi di sviluppo.


Conclusione sull'European Accessibility Act

L’European Accessibility Act rappresenta uno dei cambiamenti più significativi per il settore digitale europeo degli ultimi anni.

Dal 2026 l’accessibilità non è più solo un obbligo per la Pubblica Amministrazione, ma una responsabilità concreta per molte imprese private che operano online.

Comprendere correttamente il perimetro della Direttiva (UE) 2019/882 e del D.Lgs. 82/2022 è il primo passo per evitare sanzioni e costruire servizi digitali e siti web realmente inclusivi e conformi al diritto europeo.

Per le aziende che operano nell’ecommerce o nei servizi digitali, l’adeguamento all’EAA deve essere considerato parte integrante della strategia legale e tecnologica, non un semplice adempimento formale.

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