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Diritto di recesso nell'e-commerce: tutte le domande del webinar del 1° luglio 2026

02/07/2026

Diritto di recesso nell'e-commerce: tutte le domande del webinar del 1° luglio 2026

Il 1° luglio 2026 abbiamo tenuto un webinar dedicato alla gestione a norma del diritto di recesso, alla luce anche della novità entrata in vigore il 19 giugno 2026 con l'obbligo di mettere a disposizione dei consumatori una funzione digitale di recesso.

L'incontro ha generato moltissime domande: le raccogliamo qui tutte, con risposta, divise per argomento, così da avere un riferimento utile anche per chi non è riuscito a partecipare o a farle live.


SOMMARIO

Cos'è il recesso e quando si applica
La novità dal 19 giugno 2026: la funzione di recesso digitale (art. 54-bis)
Ambito di applicazione: quali beni e servizi sono esclusi
Beni su misura, personalizzati o realizzati su richiesta
Beni sigillati per motivi igienici
Diminuzione di valore del bene restituito
Consegne multiple e decorrenza dei termini
Contenuti e servizi digitali: corsi online, ebook, documenti
Servizi con data prestabilita, voucher, abbonamenti e membership
Servizi di consulenza
Libri
Vendita tramite piattaforme terze
La funzione di recesso: aspetti operativi
Documenti e policy da aggiornare
Tempistiche di adeguamento
Conclusioni

Cos'è il recesso e quando si applica

Il diritto di recesso è la facoltà riconosciuta al consumatore di sciogliersi da un contratto concluso a distanza (tipicamente un acquisto online) entro 14 giorni di calendario, senza dover fornire alcuna motivazione e senza penali. Il termine decorre, per i beni, dal giorno in cui il consumatore (o un terzo da lui incaricato, diverso dal vettore) entra in possesso fisico del bene; per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto. Esercitato il recesso, il consumatore deve restituire il bene entro 14 giorni dalla comunicazione della decisione, mentre il professionista deve rimborsare quanto pagato (compresi i costi di consegna standard) senza indebito ritardo. Si tratta di un diritto che riguarda esclusivamente i rapporti B2C: nei contratti tra imprese (B2B) il recesso "legale" nei termini del Codice del Consumo non si applica, salvo diversa previsione contrattuale.

recesso modulo

La novità dal 19 giugno 2026: la funzione di recesso digitale (art. 54-bis)

Con il D.Lgs. 209/2025, in vigore dal 23 gennaio 2026 ma operativo per i contratti conclusi dal 19 giugno 2026, è stato introdotto nel Codice del Consumo il nuovo art. 54-bis. La norma non crea un nuovo diritto di recesso (che esiste dal 2011), ma ne cambia le modalità di esercizio: chi vende online tramite un'interfaccia digitale (sito, app, piattaforma) deve mettere a disposizione del consumatore un comando ben visibile e sempre raggiungibile — tipicamente indicato con una dicitura del tipo "recedi dal contratto qui" — che permetta di esercitare il recesso direttamente dall'interfaccia, senza dover cercare indirizzi email o moduli PDF nascosti nel footer.

La funzione deve raccogliere i dati identificativi dell'ordine e del consumatore e generare una ricevuta su supporto durevole, con valore probatorio dell'avvenuto esercizio del diritto nei termini.

È stato inoltre modificato l'art. 49 del Codice del Consumo: nell'informativa precontrattuale va ora indicata anche l'esistenza e la collocazione di questa funzione.

Attenzione a questo punto, perché è il più sottovalutato: se l'informativa è incompleta, il termine di recesso non resta di 14 giorni ma si estende automaticamente fino a 12 mesi e 14 giorni, senza bisogno di alcun intervento del giudice o dell'Autorità. Il mancato adeguamento tecnico del sito può inoltre configurare una pratica commerciale scorretta, sanzionabile dall'AGCM.


Ambito di applicazione: quali beni e servizi sono esclusi

I prodotti alimentari sono esclusi dal recesso? Sì, ma con un distinguo importante: l'esclusione (art. 59 Codice del Consumo) riguarda i beni che per loro natura rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente — quindi alimenti freschi, prodotti da forno con breve shelf life, fiori, ecc. Non è un'esclusione automatica per "tutto ciò che è alimentare": un prodotto confezionato con lunga conservazione (es. biscotti, panettoni sigillati con scadenza lunga) non rientra necessariamente in questa eccezione solo perché è cibo. Va valutato caso per caso in base alla reale deperibilità del prodotto nei tempi tipici di gestione di un reso.

Come si tratta il noleggio di prodotti? Le regole del recesso si applicano anche ai contratti a distanza che hanno per oggetto il noleggio, salvo che il contratto rientri in una delle eccezioni specifiche (ad esempio, servizi con data o periodo di esecuzione definito, si veda più avanti). In generale, se il noleggio è concluso online con un consumatore, va garantito il recesso nei termini ordinari, a meno che non ricorra un'eccezione puntuale legata alla natura del servizio.


Beni su misura, personalizzati o realizzati su richiesta

Questo è stato uno dei temi più discussi. L'art. 59 del Codice del Consumo esclude dal recesso i beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati per il singolo consumatore. È importante distinguere bene due situazioni molto diverse:

  • Personalizzazione reale su richiesta del singolo cliente (es. un prodotto artigianale realizzato secondo le indicazioni specifiche di quel consumatore, un'incisione, una taglia o configurazione scelta ad hoc che rende il bene difficilmente ricollocabile sul mercato): qui l'eccezione si applica e il recesso può essere legittimamente escluso.
  • Prodotto standard che il venditore si procura appositamente presso un fornitore (anche estero) perché non lo tiene a magazzino, ma che resta comunque un prodotto "di catalogo", non modificato secondo le specifiche del cliente: qui non si può parlare di personalizzazione ai sensi dell'art. 59, anche se per il venditore è scomodo o economicamente svantaggioso gestire il reso. Il fatto che il prodotto sia costoso, difficile da rivendere o approvvigionato su ordinazione non è di per sé sufficiente a escludere il recesso.

Di conseguenza, non è possibile escludere in blocco intere categorie di prodotti dal diritto di recesso solo per ragioni di convenienza commerciale o logistica: l'eccezione va valutata prodotto per prodotto, verificando se ricorre davvero una personalizzazione individuale non riutilizzabile per altri clienti. Lo stesso principio vale per capi di abbigliamento realizzati in preorder e prodotti nelle taglie effettivamente ordinate: se il capo non è personalizzato per quello specifico cliente (stesso modello, stessa taglia standard, solo prodotto "su ordinazione collettiva"), il recesso resta dovuto; il fatto di non avere pezzi di ricambio per un cambio taglia è un problema organizzativo del venditore, non un'eccezione legale al recesso.

Un chiarimento anche sul comportamento di alcuni consumatori che richiedono il recesso su ordini non ancora spediti o spediti da poche ore, a volte in modo che sembra opportunistico: prima della consegna non si è tecnicamente nell'ambito del recesso (che presuppone il possesso del bene), ma nella prassi la maggior parte degli operatori consente comunque l'annullamento dell'ordine prima della spedizione come servizio commerciale, gestito secondo le proprie condizioni generali, distinto dal recesso vero e proprio (si veda anche il paragrafo dedicato più sotto).

recesso come gestirlo 2026

Beni sigillati per motivi igienici

L'eccezione riguarda i beni sigillati che non si prestano a essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e che sono stati aperti dopo la consegna (tipicamente cosmetici, prodotti sanitari, alcuni beni alimentari sigillati). Nel caso di prodotti come l'olio extravergine di oliva venduto in confezioni sigillate: se la confezione non è stata aperta, il diritto di recesso si applica normalmente nei 14 giorni. Se invece la confezione viene aperta dal consumatore, e non è più igienicamente rivendibile, l'esclusione può operare — a condizione che questa caratteristica del prodotto (sigillo, non restituibilità una volta aperto) sia stata comunicata chiaramente in fase di informativa precontrattuale, così da rendere l'eccezione opponibile al consumatore.

Diminuzione di valore del bene restituito

Non è una regola "tutto o niente". Il Codice del Consumo prevede che il consumatore sia responsabile della diminuzione di valore dei beni derivante da una manipolazione diversa da quella necessaria per verificarne natura, caratteristiche e funzionamento (la stessa manipolazione che si farebbe in un negozio fisico). Questo significa che:

  • se il bene viene provato/ispezionato in modo ragionevole, il professionista deve comunque rimborsare integralmente;
  • se invece il bene viene utilizzato oltre questo limite (es. un cosmetico usato, non solo aperto per verificarne l'odore o la texture, ma effettivamente consumato in parte), è legittimo applicare una trattenuta proporzionale sul rimborso, commisurata all'effettiva perdita di valore, motivata e documentabile — non un rifiuto totale del reso né una trattenuta forfettaria arbitraria.

Per i prodotti che perdono interamente valore una volta aperti (tipicamente per motivi igienici), la strada corretta è valutare se ricorre l'eccezione dei beni sigillati vista sopra, piuttosto che applicare una decurtazione discrezionale.

Consegne multiple e decorrenza dei termini

Quando un ordine comprende più beni consegnati in momenti diversi, il termine di 14 giorni per il recesso decorre, per l'intero ordine, dal giorno in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene. Questo vale per calcolare la scadenza generale del diritto di recesso sull'ordine; resta comunque possibile — e anzi va garantita, si veda oltre — la possibilità di recedere anche solo su una parte dei prodotti acquistati, con termini che decorrono in relazione alla consegna del prodotto specifico interessato.


Contenuti e servizi digitali: corsi online, ebook, documenti

Corsi registrati, fruibili subito dopo l'acquisto Per i contenuti digitali forniti non su supporto materiale (accesso a una piattaforma, streaming, download), l'esecuzione immediata è possibile, ma priva il consumatore del diritto di recesso solo se ricorrono due condizioni cumulative: il consumatore ha dato il proprio consenso espresso a che l'esecuzione inizi durante il periodo di recesso, e ha dichiarato di essere consapevole che, così facendo, perde il diritto di recesso. Senza questa doppia dichiarazione raccolta correttamente prima dell'accesso al contenuto, il recesso resta esercitabile nei 14 giorni, anche se il corso è già stato fruito.

Videocorsi non scaricabili, fruibili solo su piattaforma: si può usare un flag di accettazione? Sì, è proprio questo il meccanismo previsto dalla norma: un flag/checkbox esplicito, distinto dall'accettazione generale delle condizioni di vendita, con cui il consumatore dichiara di acconsentire all'inizio immediato della fruizione e di essere consapevole della perdita del diritto di recesso. Non esiste invece una soglia legale di "percentuale di corso visualizzato" oltre la quale il recesso decade automaticamente: quello che conta è la raccolta del consenso e della dichiarazione di rinuncia prima dell'inizio della fruizione, non quanto contenuto è stato effettivamente consultato dopo.

Videocorsi in piattaforma ed ebook scaricabili: stesso trattamento? No, vanno distinti. Per i videocorsi fruibili in piattaforma (non scaricabili) vale il meccanismo del consenso espresso e rinuncia visto sopra. Per gli ebook scaricabili, una volta effettuato il download il contenuto è duplicabile e non più "restituibile": anche qui serve la stessa dichiarazione di consenso e rinuncia raccolta prima di rendere disponibile il file, altrimenti il recesso resta esercitabile nonostante il download.

Documenti digitali "su richiesta specifica" (es. visure catastali) Anche in questo caso non si applica automaticamente l'eccezione dei beni "personalizzati": una visura relativa a un immobile specifico è comunque un contenuto digitale generato su richiesta, ma la via corretta per escludere il recesso resta quella dei contenuti digitali non su supporto materiale, cioè raccogliere consenso espresso all'esecuzione immediata e dichiarazione di rinuncia al recesso prima di fornire il documento. Non è necessario (né sufficiente) invocare la "specificità" della richiesta come eccezione a sé stante.


Servizi con data prestabilita, voucher, abbonamenti e membership

Servizi prenotati con data e ora definita (lezioni, sessioni, consulenze) vs voucher regalo
Per i servizi relativi ad attività del tempo libero (incluse lezioni, sessioni di coaching, corsi con orario fissato) il Codice del Consumo prevede un'eccezione specifica quando il contratto prevede una data o un periodo di esecuzione determinato: in questo caso il recesso può essere legittimamente escluso, proprio perché il servizio è legato a uno slot che, se cancellato all'ultimo momento, difficilmente può essere rivenduto. Diverso è il caso dei voucher regalo senza data, acquistabili e utilizzabili in un secondo momento: al momento dell'acquisto non c'è ancora una data o periodo di esecuzione specifico, quindi l'eccezione non opera automaticamente e il recesso sui 14 giorni dall'acquisto va garantito, salvo che la prenotazione della data avvenga essa stessa entro quei 14 giorni con relativo consenso espresso. La sola possibilità di "rischedulare" il servizio, prevista finora, non sostituisce il diritto di recesso quando quest'ultimo è dovuto per legge.

Buoni ingresso per attività di tempo libero senza data prestabilita Vale lo stesso ragionamento appena visto: senza una data o periodo di esecuzione specifico indicato nel contratto al momento dell'acquisto, l'eccezione dei servizi legati al tempo libero non si applica automaticamente, e il recesso resta garantito nei 14 giorni.

Buoni regalo per parchi divertimento con validità annuale Anche qui, se il buono non lega l'acquisto a una data di fruizione specifica ma dà diritto di accesso in un arco di tempo ampio (es. un anno), l'eccezione legata alla "data o periodo di esecuzione specifico" tipicamente non ricorre al momento dell'acquisto: il recesso sui 14 giorni dall'acquisto va garantito.

Abbonamenti mensili/annuali via Stripe, in contesti misti B2B/B2C Il diritto di recesso si applica solo se l'acquirente è un consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale). Se la piattaforma serve sia clienti B2B che B2C, va garantita la funzione di recesso e l'informativa corretta almeno per i clienti che si qualificano come consumatori; per gli abbonamenti attivati da soggetti che agiscono come professionisti/aziende (B2B), il recesso legale non è dovuto, fermo restando che è comunque buona prassi differenziare chiaramente il flusso di acquisto per capire con certezza la natura del cliente.

Membership e pagamenti ricorrenti disdicibili Si tratta di due strumenti distinti da non confondere. Il recesso riguarda il diritto di ripensamento nei 14 giorni dal primo acquisto/pagamento dell'abbonamento. La disdetta del rinnovo automatico di un abbonamento già in corso è un'altra cosa: è disciplinata dalle condizioni contrattuali e dalle norme sulla trasparenza dei rinnovi automatici, che impongono in particolare un preavviso al cliente con congruo anticipo rispetto alla scadenza. Un cliente esistente che vuole interrompere il rinnovo non sta esercitando il recesso, ma sta disdicendo il servizio: vanno quindi previsti e comunicati due percorsi distinti.

Iscrizione annuale ad associazioni Va valutato caso per caso se l'iscrizione configuri un vero e proprio contratto sinallagmatico a distanza tra professionista e consumatore, con una controprestazione di servizi identificabile, oppure un atto associativo che non rientra nello schema tipico dei contratti di vendita/servizi disciplinati dal Codice del Consumo. Se l'associazione offre, dietro pagamento della quota, servizi/vantaggi concreti acquistabili online come un normale contratto a distanza, è prudente prevedere comunque la possibilità di recesso nei 14 giorni; è un'area che richiede una valutazione specifica sul singolo modello associativo.

Onlus e no profit Le stesse considerazioni valgono per il terzo settore: se la onlus vende beni o servizi a distanza a consumatori (es. gadget, corsi, iscrizioni con controprestazioni), si applicano in linea di principio le stesse regole viste per gli altri operatori; se si tratta di semplici donazioni liberali senza controprestazione sinallagmatica, il recesso non è normalmente pertinente. Anche qui la valutazione va fatta sul modello di business specifico.


Servizi di consulenza

Anche i servizi di consulenza acquistati a distanza (online) sono in linea di principio soggetti al recesso nei 14 giorni. L'eccezione può operare se la consulenza viene erogata (in tutto o in parte) con il consenso espresso del cliente a iniziare l'esecuzione durante il periodo di recesso, unito alla consapevolezza che ciò comporta la perdita (totale o proporzionale al servizio già reso) del diritto di recesso: in tal caso, se il servizio è stato interamente eseguito, il recesso non è più esercitabile; se l'esecuzione è iniziata ma non conclusa, il consumatore può comunque recedere, ma è tenuto a versare un importo proporzionato a quanto già fornito fino al momento della comunicazione del recesso.
Ovviamente se la consulenza viene resa in ambito BTB il recesso non si applica mai.


Libri

Per i libri non è prevista un'esclusione specifica analoga a quella dei beni sigillati per motivi igienici (che riguarda tipicamente registrazioni audio/video e software, se il sigillo viene rotto). Il recesso sui 14 giorni si applica quindi normalmente anche alla vendita di libri, indipendentemente dal fatto che il consumatore possa leggerli nel frattempo. Per tutelarsi, la leva a disposizione del venditore non è negare il recesso, ma applicare correttamente il principio già visto sulla diminuzione di valore: se il libro torna in condizioni che vanno oltre la normale ispezione (es. evidenti segni di lettura intensiva, danneggiamento), è possibile trattenere una quota del rimborso proporzionata al deprezzamento, purché motivata. Oppue negare del tutto il rimborso se il libro è invendibile.


Vendita tramite piattaforme terze

E-commerce che si appoggia a piattaforme come Regiondo per servizi turistici L'adeguamento tecnico della funzione di recesso digitale (art. 54-bis) può essere messo a disposizione anche dalla piattaforma di intermediazione utilizzata per concludere i contratti, se è quest'ultima a gestire tecnicamente il processo di vendita e prenotazione. Questo non esonera però il venditore dal verificare che la piattaforma sia effettivamente conforme e che l'informativa precontrattuale (art. 49) resa ai propri clienti indichi correttamente l'esistenza e la collocazione della funzione di recesso. È quindi opportuno un controllo attivo con il fornitore della piattaforma, non un semplice affidamento presuntivo.


La funzione di recesso: aspetti operativi

Cosa succede se, per un problema tecnico, il modulo/la richiesta di recesso non viene ricevuta?
È importante prevedere sia una robustezza tecnica del sistema (log, conferme automatiche, ricevuta su supporto durevole) sia un canale di riserva (es. email dedicata) a cui il consumatore possa rivolgersi in caso di malfunzionamento. Ai fini del rispetto dei termini, ciò che conta è che il consumatore abbia inviato la dichiarazione di recesso entro la scadenza, con prova idonea (screenshot, email di conferma, log del sistema): un problema tecnico lato professionista non può andare a danno del consumatore che ha agito in tempo utile.

Sito senza area riservata, pagamento tramite pulsante hostato: la funzione può richiedere che sia il consumatore a indicare l'ordine?
Sì. Ciò che la norma richiede è che la funzione sia facilmente raggiungibile e chiaramente indicata sul sito ("recedi dal contratto qui" o formula equivalente); non è indispensabile che l'ordine sia automaticamente precompilato, soprattutto quando il sito non prevede un login o un'area personale. È sufficiente che il modulo/la funzione consenta al consumatore di indicare in modo semplice i dati necessari a identificare l'ordine (numero ordine, email di acquisto, ecc.).

Acquisti solo previa registrazione: basta indicare la modalità di recesso nella pagina personale degli ordini? È un canale valido e coerente con l'impianto della norma, a condizione che sia facilmente individuabile, sempre accessibile durante il periodo utile per il recesso e richiamato anche nell'informativa precontrattuale (art. 49) e nelle comunicazioni di conferma ordine, non solo "nascosto" nell'area personale.

Modulo di recesso cartaceo, allegato alla consegna, usato anche come modulo di reso: basta che la funzione online sia indicata nelle condizioni di vendita? No, i due strumenti coesistono e vanno resi entrambi conoscibili: la funzione digitale prevista dall'art. 54-bis non sostituisce il modulo tipo tradizionale (né tantomeno la possibilità di comunicare il recesso con altri mezzi), ma si affianca ad essa. È quindi opportuno che anche il modulo cartaceo/di reso richiami esplicitamente la possibilità di esercitare il recesso tramite la funzione online, oltre che nelle condizioni generali di vendita disponibili sul sito: l'obbligo informativo va soddisfatto in modo chiaro in ogni punto di contatto rilevante con il cliente, non solo genericamente nelle condizioni di vendita.

Cliente non registrato: la funzione va comunque implementata? Sì. La norma non distingue tra clienti registrati e ospiti: la funzione di recesso deve essere accessibile a entrambi, ad esempio tramite un link presente nell'email di conferma ordine che rimanda a una pagina pubblica, senza necessità di login.

Recesso sull'intero ordine o su singoli prodotti? La funzione deve consentire al consumatore di esercitare il recesso anche solo su una parte dei prodotti dell'ordine, non solo sull'intero ordine. Va quindi previsto un meccanismo di selezione dei singoli articoli oggetto del recesso, non un flusso "tutto o niente".

Differenza tra annullamento dell'ordine e reso/recesso Sono due situazioni diverse, con logiche e adempimenti distinti:

  • l'annullamento riguarda un ordine non ancora consegnato (spesso non ancora nemmeno spedito): non è tecnicamente "recesso" in senso stretto (che presuppone il possesso del bene), ma una revoca dell'ordine gestita secondo le policy commerciali del venditore, spesso più semplice e immediata;
  • il recesso/reso riguarda invece un bene già consegnato, con la procedura, i termini e la funzione digitale visti sopra.

È utile avere procedure e comunicazioni distinte per i due casi, anche per gestire meglio situazioni come richieste di recesso su ordini appena spediti o non ancora spediti: se il bene non è ancora stato consegnato, si può gestire come annullamento; se è già stato consegnato (anche solo formalmente, es. consegna avvenuta lo stesso giorno), si rientra nel perimetro del recesso vero e proprio.


Documenti e policy da aggiornare

Va chiarito che non è obbligatorio modificare i documenti di policy: la novità normativa non introduce un nuovo diritto di recesso, ma incide sulle modalità con cui il recesso viene esercitato (in particolare con l'introduzione della funzione di recesso digitale ex art. 54-bis). Il diritto di recesso, nella sua esistenza e nei suoi termini, resta quello già disciplinato dall'art. 52 e seguenti del Codice del Consumo.

Detto questo, per chi vuole essere pienamente allineato alla nuova disciplina, è comunque consigliabile aggiornare: le condizioni generali di vendita/termini e procedure di recesso ai sensi dell'art. 54, il modulo tipo di recesso (Allegato I, parte B) e, se applicabile, l'esistenza e la collocazione della funzione di recesso digitale ai sensi dell'art. 54-bis; l'informativa precontrattuale resa prima della conclusione del contratto (art. 49); eventuali informative su contenuti digitali e consenso alla perdita del diritto di recesso, per chi vende corsi, ebook, software o servizi digitali; le policy specifiche su resi/cambio taglia/gestione prodotti su misura, per allinearle a quanto effettivamente previsto dalla legge (evitando clausole che escludono il recesso in casi non consentiti dall'art. 59).

Tempistiche di adeguamento

Da quando è obbligatorio? Si può posticipare a dopo l'estate?
L'obbligo decorre dal 19 giugno 2026 ed è già in vigore per i contratti conclusi da quella data: non è possibile posticiparlo, perché la norma si applica automaticamente a tutti i nuovi contratti a distanza conclusi tramite interfaccia online da quel momento, senza soglie di fatturato o eccezioni dimensionali. Chi non si è ancora adeguato dovrebbe intervenire il prima possibile, anche perché — come visto — il rischio principale non è solo la sanzione, ma l'estensione automatica del termine di recesso a 12 mesi e 14 giorni in caso di informativa precontrattuale incompleta.

conclusioni su come esercitare il recesso

Conclusioni

La novità del 19 giugno 2026 non cambia il diritto di recesso in sé, ma il modo in cui va reso esercitabile: serve una funzione digitale chiara, sempre raggiungibile e correttamente richiamata nell'informativa precontrattuale. Le eccezioni previste dall'art. 59 restano quelle di sempre e vanno applicate con attenzione, caso per caso, senza escludere il recesso per semplice comodità commerciale. Chi non si è ancora adeguato dovrebbe farlo al più presto: il rischio maggiore non è la sanzione, ma l'estensione automatica del termine a 12 mesi e 14 giorni.

Team LegalBlink