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03/03/2023
Ma cosa si intende per "prezzo precedente"?
A questa domanda risponde sempre la Direttiva Omnibus, che prevede che:
Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione del prezzo.
Un ecommerce espone in data 15 aprile un paio di scarpe al costo di euro 100,00. In data 30 aprile aumenta il prezzo ad euro 150,00, per poi ridurlo dopo un paio di giorni a 120,00.
Ebbene, questa riduzione di prezzo deve essere accompagnata da una dicitura che indichi al consumatore il prezzo più basso praticato nei trenta giorni precedenti la riduzione del prezzo, vale a dire l'importo di euro 100,00.
In questo esempio è evidente che la riduzione di prezzo (da euro 150,00 ad euro 120,00) risulta meno "appetibile" per il consumatore, visto che la Direttiva Omnibus lo obbliga ad indicare il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti la riduzione di prezzo (euro 100,00).
E' proprio questo che la Direttiva Omnibus intende impedire: le "false" riduzioni di prezzo. Scenari che si verificano quando ad un aumento di prezzo ne segue subito una riduzione, ingenrendo l'errato convincimento nel consumatore di stare per acquistare un prodotto "scontato", quando invece la riduzione di prezzo è stata solo fittizia.
Non tutti i siti ecommerce devono adeguarsi alla Direttiva Omnibus con riferimento alla regola sopra descritta delle riduzioni di prezzo.
Sono esclusi da questa regola i prodotti agricoli e alimentari deperibili, vale a dire i prodotti prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione.
Anche per i prodotti immessi sul mercato da meno di 30 giorni è necessario adeguare il sito alla Direttiva Omnibus.
In questo caso, però, non si può rispettare il requisito di informare sul prezzo più basso praticato nei 30 giorni precendenti la riduzione, proprio perchè non c'è questo parametro temporale.
Per questo motivo la Direttiva Omnibus prevede che per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, l'ecommerce deve indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento.
A questa regola fanno eccezione i prezzi di lancio, caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti quindi all'obbligo di adeguamento alla Direttiva Omnibus.
Come adeguare il sito internet alla Direttiva Omnibus se vengono applicate continue riduzioni di prezzo?
Anche a questa domanda la Direttiva Omnibus ha una risposta. Infatti la nuova legge prevede che:
Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, il comma 2 si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo.
Anche in questo caso è opportuno fare un esempio pratico, proprio per vedere al meglio come adeguarsi alla Direttiva Omnibus.
Il sito ecommerce espone in vendita un prodotto prima ad euro 130 e poi a 150 euro. Dopo un paio di giorni riduce il prezzo a 140 euro e dopo una settimana lo abbassa ancora a 130 euro e poi a euro 50.
Ebbene, in questo caso quando abbiamo visto in tema di comunicazione di prezzo più basso da indicare nei 30 giorni precendeti alla riduzione a 140 euro è il prezzo di euro 130. Per le riduzioni successive, invece, il prezzo precedente da indicare sul sito di commercio elettronico è il prezzo di 150,00.
Gli obblighi legali che abbiamo visto prima sulla riduzione del prezzo valgono anche per quanto riguarda la individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in occasione delle vendite straordinarie.
Non c'è invece bisogno di adeguare il sito web o ecommerce alla Direttiva Omnibus con riferimento alle vendite sottocosto.
Sul sito di commercio elettronico dovrà essere spiegato
quando e se il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato.
In parole semplici, in base alla Direttiva Omnibus bisogna informare il consumatore se i prezzi che vede esposti sul sito di commercio elettronico sono conseguenza di una "profilazione" effettuata sul suo comportamento online.
Questa informazione può essere contenuta semplicemente nelle condizioni generali di vendita pubblicate online dal sito di commercio elettronico.
Anche la documentazione legale per marketplace dovrà adeguarsi alla Direttiva Omnibus.
Infatti, oltre alle informazioni che devono essere inserite nei termini e condizioni di vendita di un "classico" ecommerce, questo importante documento legale dovrà comunicare al consumatore, per essere conforme alla nuova legge, che sul sito potrà acquistare da professionisti e/o da consumatori. Qualora sia possibile acquistare da consumatori si dovrà spiegare che il diritto di recesso è escluso.
Inoltre, se sul marketplace i venditori vengono esposti in base a un modulo di ricerca e secondo determinati criteri, dovrà essere spiegato al consumatori quali sono questi criteri.
Da ultimo, le condizioni generali di vendita devono illustrare al consumatore come sono ripartiti gli obblighi tra singolo ecommerce e titolare della piattaforma.
La Direttiva Omnibus indice anche sul diritto di recesso in ambito ecommerce, sopratutto per quanto riguarda la vendita di prodotti digitali.
Infatti, dovrà essere spiegato meglio al consumatore che se chiede il servizio durante il periodo di 14 giorni utile per esercitare il diritto di recesso, questo diritto viene perso.
In tal senso, la relativa formuala di accettazione di perdere il diritto di recesso dovrà essere ancora più chiara rispetto al passato.
Inoltre, devono essere descritti i diritti e doveri delle parti (cliente e sito ecommerce) successivamente alla fase di esercizio del diritto di recesso.
Il mancato rispetto di quanto abbiamo visto in tema di comunicazione sulla riduzione del prezzo costituisce una "pratica commerciale scorretta".
Come avrai modo di leggere nel proseguo della presente guida la Direttiva Omnibus ha aumentato le sanzioni per le pratiche commerciali scorrette.
In questo paragrafo anticipiamo solo che il sito ecommerce che non rispetta la Direttiva Omnibus richia una multa fino a 20 milioni di euro.
Ovviamente, la sanzione è parametrata a diversi fattori, quali:
Ma di questo ne parleremo in modo più approfondito nel capitolo dedicato alle sanzioni irrogate dalla Direttiva Omnibus e dal Decreto legislativo di recepimento.
Se un professionista fornisce l’accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni che indicano se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.
indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano da tali consumatori
inviare, o incaricare un’altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti.
La Direttiva Omnibus prevede un importante diritto in favore dei consumatori. Vale a dire quello di poter fare causa direttamente al Giudice qualora abbia subìto un danno derivante da una pratica commerciale scorretta (e quindi, come abbiamo visto, anche dal mancato adeguamento alla nuova legge).
E' previsto infatti che:
I consumatori lesi da pratiche commerciali sleali possono altresì adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, tenuto conto, se del caso, della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito e di altre circostanze pertinenti. Sono fatti salvi ulteriori rimedi a disposizione dei consumatori.
Questo significa che il consumatore non è più obbligato ad attendere prima la decisione della AGCM (l'Autorità competente a verificare se i siti rispettano il Codice del Consumo) ma può subito fare causa davanti al proprio Giudice, con notevole risparmio di tempi e costi.
Con LegalBlink è molto facile adeguare il sito web o il sito di commercio elettronico alla Direttiva Omnibus.
Infatti, gli utenti e le web agency che hanno attivato uno dei pacchetti Fast Legal (per sito web o per ecommerce) riceveranno una email di aggiornamento con le istruzioni su quale sezione accedere del nostro generatore per aggiornare i documenti legali alla nuova legge.
Le imprese che invece hanno attivato un pacchetto Easy Merchant (il servizio dove i documenti vengono generati dai nostri legali, unitamente al report sul checkup legale del sito) non dovrannno fare praticamente niente per adeguare il business alla Direttiva Omnibus!
Infatti, questi utenti riceveranno sempre una email di aggiornamento, ma saranno i nostri legali che effettueranno l'accesso al sito web di riferimento e aggiorneranno i documenti legali.
Inoltre, verrà aggiornato anche il report sul checkup legale del sito, il quale conterrà le eventuali istruzioni per adeguare le sezioni del sito alla Direttiva Omnibus.
In questo modo il sito web viene messo a norma in una tempistica super e senza ulteriori costi legali! Un servizio che solo LegalBlink può garantire!
Hai dubbi su come adeguare il tuo sito web alle novità introdotte dalla Direttiva Omnibus?
Contattaci per maggiori informazioni!
Team LegalBlink