Direttiva Omnibus e siti e-commerce: novità su recensioni e prezzi
In questo articolo parliamo di come la Direttiva Omnibus impatta sulla operatività di siti web ed e-commerce.
La Direttiva Omnibus Direttiva 2019/2161 deve (o meglio, avrebbe dovuto) essere implementata in Italia entro il 28 maggio 2022.
Questo testo normativo introduce nuovi e importanti obblighi per qualsiasi e-commerce e sito web su recensioni e cambi di prezzo ed è quindi molto importante conoscerne il contenuto per evitare sanzioni della AGCM o reclami degli utenti.
Vediamo di seguito le principali novità per i siti di commercio elettronico.
INDICE
Direttiva Omnibus e riduzione del prezzo
Marketplace e informazioni legali
Direttiva 2019/2161 e recensioni online
Modifica alle condizioni generali di vendita
Informazioni supplementari da inserire nei termini di vendita
Quando entra in vigore la Direttiva Omnibus?
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La Direttiva pone particolare attenzione alla
modalità di comunicazione delle riduzioni del prezzo.
Infatti:
"ogni annuncio di riduzione di un prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione".
Ai
sensi della Direttiva Omnibus, per "prezzo precedente" si intende il
prezzo più basso applicato dal sito di commercio elettronico durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima dell’applicazione della riduzione del prezzo.
Agli Stati dell'Unione europea è data possibilità di prevedere norme diverse per i beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente (es. i prodotti alimentari freschi venduti online).
La Direttiva Omnibus incide anche sulla operatività dei c.d. "marketplace".
Infatti, è previsto che quando è fornita la possibilità al consumatore di cercare prodotti offerti da ecommerce diversi o da consumatori sulla base di una ricerca sotto forma di parola chiave, frase o altri dati si debbano fornire informazioni in merito ai parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati al consumatore come risultato della sua ricerca e all’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri.
In buona sostanza, ai sensi della Direttiva Omnibus le condizioni generali di vendita devono spiegare al consumatore i criteri sottesi ai risultati ottenuti dalla ricerca.
Ad esempio, i
termini di vendita dei siti web e degli ecommerce potrebbero spiegare al consumatore che alcuni criteri di ricerca (costo oppure disponibilità dei prodotti) hanno prevalenza rispetto ad altri criteri e che pertanto, i prodotti che costano di meno sono posizionati "meglio" nei risultati di ricerca presentati all'utente.
La
Direttiva Omnibus impatta molto sulla modalità di gestione delle recensioni online da parte dei siti web ed e-commerce.
Infatti, anche le società che offrono recensioni online (es.
Trusted Shops oppure
Feedaty) sono interessate dalla Direttiva Omnibus.
Infatti, la direttiva Omnibus prevede che:
"Se un professionista fornisce l’accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni che indicano se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto".
Le condizioni di servizio dovranno quindi indicare se il sito che pubblica le recensioni "garantisce" che quest'ultime siano provenienti da reali esperienze di acquisto degli utenti.
Inoltre, i
termini del servizio di recensioni online dovranno
precisare in che modo è "garantito" che le recensioni provengano da utenti che hanno effettivamente acquistato online.
Questa precisazione si è resa necessaria per
combattere il fenomeno, sempre più diffuso, delle false recensioni.
Diversamente, se il servizio non "garantisce" che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che abbiano effettivamente acquisto o utilizzato il prodotto, tale circostanza deve essere indicata nei termini d'uso del servizio di recensioni.
Insomma, i servizi di recensioni online
dovranno chiarire se e in che modo "garantisco" la genuità delle recensioni: le comunicazioni "ambigue" non sono più tollerate!
La Direttiva 2019/2161 attribuisce così tanta importanza al fenomeno delle "false recensioni" da disciplinare questo fenomeno coma una "pratica commerciale scorretta".
Ricordiamo che le "pratiche commerciali scorrette" sono quei comportamenti attuati dal sito di commercio elettronico che possono portare a pesanti sanzioni (da 5.000 a 5 milioni di euro).
In questo contesto, ai sensi della Direttiva Omnibus costituice una pratica commerciale scorretta:
"indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano da tali consumatori".
Ciò implica che un sito rischia pesanti sanzioni se afferma che le recensioni da esso pubblicate sono genuine ma non ha strumenti per controllare se ciò sia effettivamente vero.
Ovviamente costituisce pratica commerciale scorretta anche incaricare una o più persone di trasmettere recesioni false o apprezzamenti al fine di promuovere prodotti.
Anche le condizioni e i termini di vendita degli e-commerce dovranno essere (leggermente) aggiornati.
Vediamo di seguito le modifiche più importanti.
Con riferimento al
prezzo di vendita, il sito di commercio elettronico dovrà indicare se applicabile, l’informazione che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato.
In pratica ciò significa che se il prezzo di vendita varia in base a criteri riferiti ad esempio alle abitudini di acquisto del cliente (profilazione), questa informazione deve essere riportata nelle condizioni generali di vendita.
Il promemoria sull'esistenza della garanzia legale è esteso anche al contenuto digitale e ai beni digitali.
Sempre con riferimento ai prodotti digitali, la Direttiva 2019/2161 impone di indicare nei termini di vendita, se applicabile,
la funzionalità dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese le misure applicabili di protezione tecnica.
I termini e condizioni di vendita dell'ecommerce dovranno indicare se il venditore che offre i beni o i servizi
è un ecommerce oppure un privato.
Qualora il venditore sia un privato (e quindi non un e-commerce), i termini e condizioni di vendita del sito di commercio elettronico devono esplicitare che alla vendita
non si applicano le tutele previste dal Codice del Consumo.
Questa precisazione è molto importante in quanto ancora oggi molti utenti credono che nella vendita tra consumatori si possano applicare i diritti che il Codice del Consumo prevede in favore del consumatore.
Ciò non corrisponde a realtà in quanto il Codice del Consumo si applica solo alla vendita c.d. B2C (vendita tra e-commerce e consumatore).
E' solo in questa tipologia di vendita che si applica pertanto, il
diritto di recesso.
Quindi, nella vendita tra privati non si applica il Codice del Consumo (es.: non trova applicazione il diritto di recesso) e di tale circostanza ne devono dare menzione i
termini di vendita.
La Direttiva 2019/2161 ha imposto agli Stati membri di attuare le norme in essa contenute a decorrere
dal 28 maggio 2022.
Questo implica che entro tale data l'Italia è chiamata ad emanare la legge di recepimento della Direttva
tramite una propria legge nazionale.
Al momento il disegno di legge che prevede la delega al Governo per il recepimento della Direttiva Omnibus
è in corso di esame in commissione.
Pertanto, è
necessario attendere la pubblicazione della legge di recepimento per verificare come
siti web ed e-commerce saranno
chiamati a rispettare la Direttiva Omnibus.
E' però ragionevole ritenere che la maggior parte degli obblighi sopra indicati in capo a
siti web ed e-commerce saranno recepiti nella loro integrità.
Ciò significa che è consigliabile adeguare l'e-commerce alle prescrizioni sopra riportate il prima possibile, per essere pronti quando la legge nazionale sarà promulgata.
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Team LegalBlink