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Clausole vessatorie online: il doppio flag non basta più. Cosa cambia per e-commerce e web agency

07/07/2026

Clausole vessatorie online: il doppio flag non basta più. Cosa cambia per e-commerce e web agency



Se gestisci un e-commerce, un SaaS o una piattaforma digitale, questo schema probabilmente lo conosci bene: è quasi lo standard di mercato.

"Ho letto e accetto i Termini e Condizioni""Approvo specificamente le clausole vessatorie ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c."

Fino a oggi il doppio flag è stato lo strumento più diffuso per far approvare agli utenti le clausole più "pesanti" del contratto — lo trovi ovunque, ed è stato adottato per anni anche da chi si occupa di compliance.

Una recente ordinanza della Cassazione, la n. 20945 del 20 giugno 2026, rimette in discussione questa prassi: nei contratti online tra professionisti, la doppia spunta da sola potrebbe non bastare più ad approvare validamente una clausola vessatoria.

Vediamo cosa cambia per te e le eventuali implicazioni per il tuo ecommerce.

SOMMARIO

Attenzione: la sentenza parla di B2B, non del classico e-commerce ai consumatori
Il caso: un contratto di energia elettrica e una clausola sul foro competente
"Approvazione per iscritto" non vuol dire necessariamente "firma", ma...
Perché il doppio flag oggi è un rischio concreto per te

Le clausole vessatorie più comuni nel B2B
La trattativa individuale: utile in teoria, quasi impossibile online
E nel B2C? Il problema nasce prima, con il Codice del Consumo
Cosa devi fare, in pratica
Come lo abbiamo già recepito nel checkup legale di LegalBlink
In sintesi


Attenzione: la sentenza parla di B2B, non del classico e-commerce ai consumatori

Il primo elemento da tenere a mente è che la Cassazione si è pronunciata su un contratto tra professionisti — un B2B — non su un acquisto fatto da un consumatore per uso personale. Nel caso specifico si trattava di una fornitura di energia elettrica sottoscritta online tra due aziende.

È una distinzione che conta, perché B2B e B2C seguono regole diverse in materia di clausole vessatorie.

Nel B2B si applica soprattutto l'art. 1341 del Codice Civile, che rende inefficaci alcune clausole particolarmente gravose se non sono "specificamente approvate per iscritto".

Rientrano in questa categoria, tra le altre:

  • le clausole che limitano la responsabilità,
  • che riconoscono a chi ha predisposto il contratto la facoltà di recesso o sospensione dell'esecuzione,
  • le decadenze,
  • le limitazioni al diritto di sollevare eccezioni,
  • i rinnovi taciti,
  • le clausole arbitrali e le deroghe alla competenza del giudice.

Nel B2C entra invece in gioco il Codice del Consumo, con una logica differente: una clausola è vessatoria se crea, a danno del consumatore, un significativo squilibrio tra diritti e obblighi delle parti.

Quindi fai attenzione a non generalizzare: la sentenza non dice che "tutti gli e-commerce devono togliere il doppio flag".

Dice qualcosa di più circoscritto, ma comunque rilevante per te: nei contratti online B2B che contengono clausole vessatorie ex art. 1341 c.c., la sola doppia spunta rischia di non essere sufficiente.

Il caso: un contratto di energia elettrica e una clausola sul foro competente

Nella vicenda decisa dalla Cassazione, un'azienda che gestiva una struttura ricettiva aveva sottoscritto online un contratto di fornitura di energia elettrica. Il fornitore sosteneva che il cliente avesse approvato specificamente, tramite doppio flag, anche la clausola sul foro competente esclusivo — quella che stabilisce quale tribunale è competente in caso di controversia.

La Cassazione ha escluso l'efficacia di quella clausola, perché non risultava validamente e specificamente approvata. Il punto centrale della decisione è che la semplice "flaggatura" — il click sulla casella — non basta di per sé a integrare la specifica approvazione per iscritto richiesta per le clausole vessatorie.

approvazione delle clausole vessatorie a norma di legge

"Approvazione per iscritto" non vuol dire necessariamente "firma", ma...

Qui sta il passaggio più interessante del ragionamento della Corte.

L'art. 1341 c.c. non richiede espressamente una firma: parla di clausole "specificamente approvate per iscritto".

Ma secondo la Cassazione, se il contratto si conclude online, serve comunque un sistema capace di dimostrare che quella specifica approvazione sia davvero riconducibile al contraente e sia stata espressa in modo consapevole.

Per questo la Corte richiama la firma elettronica, anche nella sua forma più semplice o "leggera": non serve una firma digitale qualificata, ma serve qualcosa di più solido di una checkbox.

L'esempio che fa la Corte è quello dell'OTP: un codice temporaneo inviato via SMS o e-mail, che l'utente inserisce poi sulla piattaforma. Una procedura di questo tipo aiuta a dimostrare che l'approvazione proviene proprio da quel soggetto e riguarda proprio quella clausola.

Perché il doppio flag oggi è un rischio concreto per te

Se gestisci una web agency o un e-commerce, il messaggio pratico è sostanzialmene questo:

  • Se il tuo sito vende solo a consumatori, il punto di riferimento resta il Codice del Consumo.
  • Se il tuo sito vende anche a professionisti, aziende, rivenditori, fornitori o affiliati, devi prestare attenzione alle clausole B2B disciplinate dall'art. 1341 c.c.

Nel secondo caso, il classico doppio flag potrebbe non bastarti più per rendere efficaci le clausole vessatorie. Questo non significa che ogni contratto online B2B sia nullo: significa che alcune clausole "forti", se contestate in giudizio, rischiano di non produrre effetto.

Le clausole vessatorie più comuni nel B2B

L'elenco rilevante è quello dell'art. 1341, comma 2, c.c. Tra le formulazioni più diffuse nei contratti online:

  • "Il fornitore non risponde in alcun caso per danni indiretti, perdita di dati, perdita di fatturato o interruzione del servizio."
  • "Il fornitore può sospendere il servizio in qualsiasi momento, anche senza preavviso."
  • "Il cliente decade da ogni contestazione se non segnala il problema entro 3 giorni."
  • "Il cliente non può opporre eccezioni per sospendere il pagamento."
  • "Il contratto si rinnova tacitamente per un ulteriore anno se il cliente non invia disdetta almeno 60 giorni prima."
  • "Ogni controversia sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Milano."
  • "Ogni controversia sarà decisa da un arbitro o da un collegio arbitrale."

Se le usi, sappi che non sono clausole vietate in sé: nel B2B restano lecite. Il problema nasce quando le inserisci in condizioni generali predisposte unilateralmente, perché in quel caso ti serve un'approvazione specifica per iscritto — e, dopo questa pronuncia, il solo doppio flag online rischia di non bastarti."

la trattativa online non basta

La trattativa individuale: utile in teoria, quasi impossibile online

Nel B2B esistono due scenari diversi. Se una clausola è stata davvero oggetto di trattativa individuale tra le parti, il rischio si riduce molto: non si tratta più di condizioni generali imposte unilateralmente da una sola parte.

Ma nel mondo e-commerce una vera trattativa individuale è quasi impossibile da realizzare: un checkout online, una pagina di abbonamento, un form di registrazione o una piattaforma SaaS funzionano tipicamente con condizioni standard, uguali per tutti gli utenti.

Da qui il consiglio pratico: se non puoi gestire una vera approvazione specifica con strumenti adeguati, evita di inserire clausole vessatorie non indispensabili. Spesso queste clausole vengono copiate da vecchi modelli contrattuali senza una reale necessità: appesantiscono il documento, aumentano il rischio di contestazioni e, in caso di giudizio, potrebbero comunque risultare inapplicabili.

E nel B2C? Il problema nasce prima, con il Codice del Consumo

Se il tuo sito vende a consumatori, il tema si sposta di livello. Non ti basta far accettare la clausola con una checkbox: una clausola è vessatoria se crea uno squilibrio significativo a carico del consumatore. Sono esempi di clausole problematiche:

  • "Non sono previsti rimborsi in nessun caso."
  • "Il venditore può modificare il prezzo in qualsiasi momento dopo l'ordine."
  • "Il venditore può modificare unilateralmente le condizioni del contratto senza un giustificato motivo."
  • "Il consumatore deve inviare disdetta con un preavviso eccessivamente lungo per evitare il rinnovo automatico."
  • "In caso di controversia è competente esclusivamente il Foro di Milano", quando il consumatore risiede altrove.
  • "Il venditore non risponde mai per difetti, ritardi o malfunzionamenti."
  • "Il consumatore perde ogni diritto se non contesta il prodotto entro termini molto brevi e irragionevoli."

Nel B2C, quindi, la domanda non è "come faccio accettare meglio la clausola?", ma "posso davvero inserirla?". Molte di queste clausole, anche se le fai accettare, restano inefficaci o nulle perché contrarie al Codice del Consumo: nessuna checkbox, per quanto ben progettata, le rende valide.

Cosa devi fare, in pratica

La soluzione più prudente non è aggiungere l'ennesima checkbox. È rivedere i tuoi termini e condizioni alla radice.

  • Se il tuo sito è B2C, elimina le clausole incompatibili con il Codice del Consumo: se sono illegittime, non ti basta farle accettare meglio.
  • Se il tuo sito è B2B, valuta se ti servono davvero le clausole vessatorie. Se non ti servono, non inserirle. Se invece ti servono — ad esempio in contratti SaaS, piattaforme professionali, marketplace B2B o servizi digitali complessi — passa a un sistema di accettazione più robusto: una firma elettronica semplice con OTP, un processo di sottoscrizione tracciato e la conservazione di log su versione delle condizioni accettate, orario, indirizzo e-mail e IP.

L'obiettivo non è complicare inutilmente il checkout, ma evitare che una clausola pensata per proteggere la tua azienda si riveli, al momento decisivo, del tutto inutilizzabile.

cosa fare in pratica

Come lo abbiamo già recepito nel checkup legale di LegalBlink

Anche se si tratta di un'ordinanza e non di una norma di legge, per noi è un segnale troppo importante da ignorare: mostra chiaramente come la giurisprudenza sta leggendo, oggi, l'art. 1341 c.c. applicato ai contratti conclusi online.

Per questo abbiamo aggiornato il nostro checkup legale. Finora ci limitavamo a verificare che le clausole vessatorie fossero presenti e correttamente richiamate nei termini e condizioni; ora, quando il sito opera in ambito B2B, segnaliamo anche l'opportunità di dotarsi di strumenti di firma elettronica con verifica OTP per l'approvazione di quelle clausole, così da ridurre al minimo il rischio che vengano poi disconosciute in giudizio.

come adeguare l'ecommerce con LegalBlink

In sintesi

La Cassazione non dice che i contratti online non sono validi, né che ogni checkbox sia inutile. Dice che, nel B2B, l'approvazione specifica delle clausole vessatorie richiede qualcosa di più della semplice spunta di una casella.

Per te che gestisci una web agency o un e-commerce, la conclusione pratica è duplice: nel B2C molte clausole restano invalide anche se le fai accettare, e vanno quindi riviste a monte; nel B2B alcune clausole possono essere valide, ma vanno approvate correttamente — e se non puoi garantire una vera approvazione specifica o una reale trattativa individuale, spesso ti conviene eliminarle o riscriverle in modo più equilibrato.

Un contratto online efficace non è quello più lungo o più aggressivo. È quello che protegge davvero la tua azienda, senza clausole che al momento decisivo rischiano di non reggere.

Team LegalBlink