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16/05/2022
Vuoi conoscere i principali obblighi burocratici e fiscali su come aprire un ecommerce in totale sicurezza?
In questo nuovo articolo del nostro blog ti illustriamo le principali accortezze amministrative e fiscali da seguire nel tuo business digitale.
In questo modo sarai sicuro di partire con il “piede giusto” ed evitare sanzioni per il tuo sito di commercio elettronico.
Il commercio elettronico è in rapida ascesa soprattutto in Italia e si registra un numero startup in continua crescita.
La prima distinzione da avere ben chiara se stai pensando di avviare la tua attività di e-commerce riguarda la differenza tra commercio elettronico diretto e indiretto.
In questa forma di ecommerce la transazione commerciale avviene esclusivamente online: dall’effettuazione dell’ordine del cliente fino alla consegna del bene a quest’ultimo vengono utilizzati unicamente canali telematici.
Esempio classico di ecommerce diretto è rappresentato dalla vendita di beni non materiali che possono essere trasferiti attraverso la linea internet e le linee telefoniche, quali possono essere film, software, file multimediali e simili.
L’intero procedimento di vendita online quindi, con riferimento all’e-commerce diretto, si sviluppa e si perfeziona online, la transazione commerciale è realizzata grazie alla rete.
L’individuazione delle prestazioni ricomprese nella categoria citata è data da fonti normative comunitarie, in particolare secondo l’articolo 7, comma 1 del Regolamento UE n. 282 del 2011:
“I servizi prestati tramite mezzi elettronici, di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”.
Il commercio elettronico indiretto consiste nell’attività di vendita di beni materiali effettuata online.
L’accettazione dell’offerta e il pagamento avvengono per via telematica, in modo analogo al commercio elettronico diretto, ma avendo ad oggetto beni fisici in questo caso il cliente riceve fisicamente la spedizione all’indirizzo indicato.
Il commercio elettronico indiretto viene ricondotto ad una vendita per corrispondenza, intendendosi la vendita effettuata tramite mezzi o cataloghi telematici con consegna fisica del prodotto all’acquirente.
Chiarire esattamente le modalità e l’oggetto del nostro commercio elettronico e qualificarlo quindi come diretto o come indiretto ci consentirà di qualificare le operazioni che andremo a concludere e, conseguentemente, di individuare la corretta disciplina IVA alla quale ricondurle.
Chiarita la differenza tra ecommerce diretto e indiretto, vediamo i principali obblighi burocratici e fiscali inerenti la vendita online.
Una delle domande più frequenti che riceviamo al nostro customer care è la seguente: è obbligatorio aprire una Partita IVA?
Si, per esercitare abitualmente l’attività di vendita online di beni e servizi è richiesta una P. IVA.
La Partita Iva è necessaria sia per i soggetti che intendono avviare un e-commerce diretto o indiretto sia per quelli vogliono vendere in dropshipping (diffuso modello di e-commerce che prevede l’offerta di prodotti da parte di un venditore che non possiede fisicamente quei prodotti nel proprio magazzino).
Ai fini dell’apertura della Partita IVA a nulla rileva ipotizzare di incassare meno di Euro 5.000,00 annui, posto che questo soglia si riferisce al tema delle “prestazioni occasionali” svolte da persone fisiche: non certo ad una attività imprenditoriale.
È importante segnalare inoltre che ogni persona fisica può essere titolare di una sola Partita IVA, alla stessa Partita IVA saranno poi riferibili più codici ATECO.
Vediamo nel dettaglio i principali obblighi burocratici e fiscali per aprire un ecommerce.
Il modello di riferimento per la pratica di apertura della P. IVA è il modello AA9\12, “dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA” disponibile online sul sito www.agenziaentrate.gov.it
I costi di apertura per una P. IVA sono variabili, essi dipendono in primo luogo dalla forma amministrativa che si intende dare alla nuova ditta/società.
Un primo scaglione di spesa è riferito alle ditte individuali, dove si parte da costi minimi di 350,00/400,00 euro c.a. e che non richiedono attività notarile.
Per le s.r.l., invece, dove è necessario coinvolgere un notaio, i relativi costi possono aggirarsi intorno ai 2.500,00 euro.
La Partita IVA è un codice numerico che identifica un’attività commerciale e deve essere associata ad (almeno) un codice ATECO.
Ciascuna delle attività professionali o d’impresa, che saranno poi classificate anche come primarie o secondarie, sarà riferibile per la disciplina IVA e l’identificazione in camera di commercio ad uno specifico codice ATECO. Il codice di riferimento ha infatti la specifica funzione di identificare ogni attività professionale o di impresa che l’intestatario della Partita IVA intende svolgere.
Il codice ATECO necessario per aprire un ecommerce è 479110, codice attività riferibile al commercio al dettaglio. Salvo eccezioni e incompatibilità che non saranno approfondite in questa sede è possibile riferire più di un codice ATECO ad una singola Partita IVA, in questo caso si parlerà di multiattività.
Oltre all’apertura della Partita IVA, ulteriori obblighi burocratici e fiscali riguardano l’iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente seguendo le apposite procedure.
La Camera di Commercio competente è quella ove ha sede legale la tua attività.
L’adempimento finale è la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
La SCIA viene presentata per via informatica al Comune competente (generalmente competente è il Comune in cui ha sede l’attività di commercio elettronico).
La presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività consiste in una agevole pratica di invio di documenti e allegati al Comune di competenza, il quale rilascerà apposita ricevuta con un numero di protocollo riservandosi di effettuare le opportune verifiche anche nei sessanta giorni successivi alla presentazione della Dichiarazione.
Di fatto, oggi la presentazione della SCIA avviene attraverso un sito, Impresainungiorno, previa autenticazione al portale.
Alla relativa semplicità della presentazione della SCIA corrisponde la sua notevole importanza pratica:solo successivamente alla presentazione della SCIA e all’ottenimento della relativa ricevuta con il numero di protocollo sarai pronto per avviare la tua attività in e-commerce.
L’apertura di un ecommerce deve essere immediatamente comunicata all’Agenzia delle Entrate con apposita comunicazione effettuabile anche online.
Inoltre, potrebbero essere soddisfatti dei requisiti per i quali è previsto l’obbligo di comunicazione all’INPS e di iscrizione alla gestione commercianti dell’INPS.
Ad esempio, nel caso di socio amministratore che svolge in modo prevalente la propria attività all’interno della società e che percepisce in tale ambito un compenso.
In virtù dell’iscrizione effettuata dall’ecommerce, l’INPS invierà ogni tre mesi appositi moduli contributivi al titolare della Partita IVA.
Il contribuente in regime ordinario pagherà il 24% di utile (definito, senza entrare nei dettagli, come la differenza tra fatturato e costi) su un minimo di Euro 15.000,00 presunti.
L’INPS presume infatti una soglia di 15.000 euro entro la quale il contribuente verserà, a prescindere dagli utili effettivamente registrati, le somme indicate nei moduli citati.
Ogni modulo richiede il pagamento di c.a. 950,00 euro dovuti dal contribuente in contabilità ordinaria a prescindere dal suo utile.
La ratio della quantificazione in euro 950,00 è data dalla citata presunzione dell’INPS di una soglia di Euro 15.000,00 presunti: quattro bollettini da 950,00 euro c.a. costituiscono la somma di euro 3.800,00 c.a., equivalente a c.a. il 24% sull’utile della soglia di 15.000,00 euro prevista in via presuntiva dall’INPS.
Ciò significa che, fino alla soglia dei 15.000,00 euro presunti dall’INPS e al di sotto di essa il contribuente salderà gli appositi moduli con cadenza trimestrale, superata la soglia l’utile sarà tassato al 24%.
Una volta aperto il tuo ecommerce quali sono i principali adempimenti burocratici e fiscali per estendere la tua attività al territorio dell’Unione Europea?
Di seguito ti indicherò un adempimento obbligatorio e uno facoltativo per poter estendere la tua attività al territorio Comunitario.
Afferma l’Agenzia delle Entrate che:
“Per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio Vies (VAT information exchange system)”,
ciò significa che è in vigore l’obbligo di inclusione nel Vies per tutti i soggetti passivi IVA che esercitano attività d’impresa nel territorio dello Stato, o che nel territorio dello Stato hanno istituito una stabile organizzazione.
L’inclusione nel Vies deve essere effettuata al momento dell’apertura della Partita IVA compilando
le apposite sezioni dei modelli AA7 o AA9, in base alla procedura di apertura di Partita IVA che si sta seguendo.
Non hai dichiarato di voler essere incluso nel Vies al momento della Partita IVA e ora vuoi vendere anche in Europa con il tuo ecommerce?
Nessun problema, puoi decidere di inviare la tua richiesta di iscrizione o di cancellazione telematica al Vies aprendo questo Link (ricorda che prima è necessario essersi registrati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate).
Il regime MOSS interessa l’ecommerce diretto, è un regime IVA speciale e opzionale che nasce con la finalità di semplificare le operazioni di dichiarazione e veramento IVA dei soggetti che vi aderiscono e non rientra negli obblighi burocratici e fiscali, è un regime di tassazione facoltativo.
Un ecommerce che decide di avvalersi del regime MOSS deve rispettare e applicare il regime in tutti gli stati Membri. La registrazione deve essere effettuata nello Stato Membro di identificazione individuato come lo Stato in cui il soggetto passivo IVA ha stabilito la sede della sua attività economica.
Presupposto per proseguire con la lettura dell’articolo è la conoscenza delle nuove regole in tema di IVA previste per l’Unione Europea:
La tassazione ai fini IVA delle prestazioni TTE (Servizi di commercio elettronico, telecomunicazione e teleradiodiffusione) e dei servizi elettronici B2C (Business to Client) non avviene nel paese di chi presta il servizio (nel nostro caso l’ecommerce italiano) ma avviene invece nel paese del consumatore finale.
Grazie al regime MOSS vengono accentrati gli obblighi di dichiarazione e versamento IVA presso lo Stato membro di registrazione, evitando così che il fornitore debba registrarsi presso ciascuno Stato membro nel quale fornisce servizi.
La tassazione dell’IVA per le operazioni sopra citate avviene nello Stato Membro del consumatore finale (Stato Membro di Consumo).
Nel proseguo, verrà preso in considerazione il punto di vista di un ecommerce italiano.
Il MOSS è un regime di tassazione opzionale che consente la modifica del luogo di imposizione dell’IVA per determinate prestazioni eseguite nei confronti dei soggetti che vi possono aderire.
Più semplicemente, l’ecommerce nazionale che aderisce al regime MOSS non dovrà identificarsi in ogni Stato Membro dell’Unione Europea per effettuare le dichiarazioni e i versamenti IVA.
Tramite il Portale elettronico del MOSS è possibile effettuare le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettuare i relativi versamenti senza più doversi identificare in ogni Stato Membro di Consumo, questa è la semplificazione prevista per i soggetti che aderiscono al regime.
Gli adempimenti MOSS vengono effettuati per mezzo dell’apposito Portale elettronico e devono essere riferiti allo Stato Membro di idenificazione (nel nostro caso l’Italia), sarà poi onere dell’Italia trasmettere le dichiarazioni e i versamenti effettuati tramite il Portale MOSS agli altri Stati Membri secondo apposite procedure.
In questo modo l’ecommerce italiano che ha optato per il MOSS viene svincolato da notevoli obblighi burocratici e fiscali, primo fra tutti l’obbligo di identificazione e adempimento in ogni Stato Membro di Consumo.
Ulteriore semplificazione riguarda la disciplina della fatturazione: il prestatore di servizi che opta per il regime MOSS applica, ai fini della fatturazione, le disposizioni dello Stato membro in cui ha effettuato la registrazione al regime speciale.
L’e-commerce registrato in Italia applicherà quindi le disposizioni in materia di fatturazione vigenti nel nostro Paese.
A decorrere dal giorno 1 gennaio 2021 inoltre verranno introdotte ulteriori semplificazioni con gli obiettivi di estendere il MOSS alle vendite a distanza intracomunitarie di beni, alle vendite a distanza di beni importati e di introdurre un nuovo regime speciale.
Può optare per il regime MOSS solo l’ecommerce diretto.
In particolare, specifica l’Agenzia delle Entrate, rientrano nel regime MOSS le seguenti operazioni effettuate verso consumatori finali stabiliti nell’Unione Europea:
La soglia per poter usufruire del regime MOSS è attualmente fissata a 10.000,00 euro, al di sotto di questa soglia i servizi sopra elencati sono soggetti all’IVA nello stato membro in cui è identificato il prestatore di servizi (fatta eccezione per il caso in cui venga esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta nello Stato membro del committente, in questo caso è possibile avvalersi del MOSS)
In conclusione il MOSS consente, ai soggetti che vi possono aderire e per le operazioni che vi possono rientrare, di derogare al criterio della territorialità dell’IVA che prevederebbe l’imponibilità dell’IVA nello Stato Membro di residenza del consumatore finale.
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Marco Sabani – Team LegalBlink