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Accessibilità siti web ed e-commerce: Linee guida Agid 2026

12/03/2026

Accessibilità siti web ed e-commerce: Linee guida Agid 2026


Con l’entrata in applicazione dell’European Accessibility Act, recepito in Italia con il Decreto Legislativo 27 maggio 2022 n. 82, l’accessibilità digitale è diventata un tema centrale per numerosi servizi online destinati ai consumatori. In particolare, a partire dal 28 giugno 2025, diversi servizi digitali devono rispettare specifici requisiti di accessibilità, con l’obiettivo di garantire che siti web, piattaforme digitali ed e-commerce possano essere utilizzati anche da persone con disabilità.

Per chiarire come applicare concretamente queste disposizioni, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha pubblicato l’11 marzo 2026 le Linee Guida sull’accessibilità dei servizi, che forniscono indicazioni operative per i fornitori di servizi digitali e per tutti i soggetti coinvolti nello sviluppo e nella gestione di servizi online.

Le Linee guida rappresentano quindi uno strumento fondamentale per comprendere a quali servizi si applicano gli obblighi di accessibilità, quali requisiti devono essere rispettati e quali sono gli adempimenti richiesti ai fornitori di servizi digitali.

In questa guida andiamo a riassumere e spiegare in modo chiaro i principali contenuti delle Linee guida AgID, con particolare attenzione ai servizi digitali più diffusi, come siti web ed e-commerce. L’obiettivo è offrire una panoramica pratica delle nuove regole sull’accessibilità digitale, aiutando imprese e professionisti a comprendere quando la normativa si applica e quali sono i principali aspetti da considerare per rendere i propri servizi online più accessibili e conformi al quadro normativo europeo.

SOMMARIO


Premessa normativa
Ambito di applicazione
Decorrenza degli obblighi di accessibilità
Requisiti specifici di accessibilità per siti web
I quattro pilastri di accessibilità
Ulteriori requisiti di accessibilità
Approfondimenti generali
Il pacchetto accessibilità di LegalBlink
Conclusioni

Premessa normativa: il quadro legale dell’accessibilità digitale

In Italia la disciplina sull’accessibilità dei servizi digitali è stata profondamente rafforzata con il Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82, che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/882, nota come European Accessibility Act. Questa normativa europea ha l’obiettivo di garantire che numerosi prodotti e servizi digitali siano progettati e resi disponibili in modo accessibile anche alle persone con disabilità, favorendo allo stesso tempo una maggiore armonizzazione del mercato interno europeo.

Il decreto legislativo è entrato formalmente in vigore il 16 luglio 2022, ma le disposizioni operative sono diventate applicabili a partire dal 28 giugno 2025. Da questa data i prodotti e i servizi disciplinati dalla normativa devono rispettare specifici requisiti di accessibilità stabiliti dalla direttiva europea e dalla normativa nazionale di recepimento.

Il provvedimento riguarda diversi prodotti tecnologici e servizi digitali destinati ai consumatori, tra cui sistemi hardware informatici di uso generale, terminali self-service, dispositivi per comunicazioni elettroniche, apparecchiature utilizzate per accedere ai servizi audiovisivi e lettori di libri elettronici. Tuttavia, tra i servizi maggiormente interessati dalla normativa rientrano anche i servizi di commercio elettronico e i servizi digitali accessibili tramite siti web o applicazioni mobili, che rappresentano oggi uno degli strumenti principali attraverso cui imprese e professionisti offrono servizi al pubblico.

L’obiettivo della normativa è quello di garantire che tali servizi possano essere utilizzati da tutti gli utenti, comprese le persone con disabilità. In questo modo si intende rafforzare il diritto alla partecipazione alla vita sociale e digitale, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, sanciti sia dall’ordinamento europeo sia dall’ordinamento italiano.

Il decreto si inserisce inoltre in un quadro normativo più ampio relativo all’accessibilità digitale. In Italia, infatti, la materia era già stata disciplinata dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 4, nota come Legge Stanca, che aveva introdotto obblighi di accessibilità per i siti web della pubblica amministrazione e di alcuni soggetti privati. Il nuovo decreto amplia in modo significativo l’ambito di applicazione della normativa, estendendo i requisiti di accessibilità anche a diversi servizi digitali destinati ai consumatori, tra cui in particolare i servizi di e-commerce.

Le linee guida operative per l’attuazione della normativa sono state elaborate da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) ai sensi dell’articolo 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Tali linee guida sono state adottate dopo una consultazione pubblica e previo coinvolgimento delle amministrazioni competenti, nonché del Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti connessi al trattamento dei dati.

La normativa sottolinea inoltre che l’attuazione delle misure di accessibilità deve avvenire nel pieno rispetto della legislazione europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, garantendo quindi un equilibrio tra accessibilità dei servizi digitali e tutela della privacy degli utenti.

Nel complesso, il quadro normativo delineato dal decreto legislativo n. 82/2022 rappresenta un passo importante verso un ecosistema digitale più inclusivo. Per chi gestisce siti web ed e-commerce, questo significa che l’accessibilità non è più soltanto una buona pratica di progettazione o un elemento di miglioramento dell’esperienza utente, ma diventa sempre più una componente essenziale della conformità normativa dei servizi digitali offerti al pubblico.

linee guida agio accessibilità

Ambito di applicazione delle linee guida sull’accessibilità digitale

Le Linee Guida adottate da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) definiscono le modalità operative attraverso cui devono essere applicati i requisiti di accessibilità previsti dal Decreto Legislativo 27 maggio 2022 n. 82, che ha recepito in Italia la direttiva europea nota come European Accessibility Act.

Il decreto attribuisce ad AgID il ruolo di autorità di vigilanza per quanto riguarda la conformità dei servizi digitali ai requisiti di accessibilità. Questo significa che l’Agenzia ha il compito di monitorare il rispetto della normativa da parte dei fornitori di servizi digitali e di intervenire nei casi in cui vengano riscontrate violazioni delle disposizioni previste dalla legge.

L’ambito di applicazione delle Linee Guida riguarda i fornitori di specifici servizi digitali destinati ai consumatori, tra cui rientrano anche i servizi di commercio elettronico e i servizi offerti tramite siti web o applicazioni mobili. In particolare, le disposizioni si applicano ai soggetti che forniscono servizi digitali al pubblico mediante strumenti online, come piattaforme web o applicazioni per dispositivi mobili, quando tali servizi consentono agli utenti di accedere a contenuti o concludere operazioni digitali.

Dal punto di vista soggettivo, i destinatari degli obblighi previsti dalla normativa sono quindi i fornitori di servizi digitali che mettono a disposizione dei consumatori servizi online rientranti nelle categorie indicate dal decreto. Tuttavia, la normativa prevede alcune esclusioni, tra cui quella relativa alle microimprese.

Le microimprese, cioè le imprese con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro, sono infatti esentate dall’obbligo di rispettare i requisiti di accessibilità previsti dal decreto per i servizi digitali. Questa previsione è stata introdotta dal legislatore europeo per evitare che gli obblighi di adeguamento possano risultare eccessivamente onerosi per le realtà imprenditoriali di dimensioni molto ridotte.

La normativa prevede inoltre un sistema di vigilanza e di sanzioni nei confronti dei soggetti che non rispettano gli obblighi previsti. In particolare, nei confronti dei fornitori di servizi digitali che offrono servizi al pubblico tramite siti web o applicazioni mobili e che registrano un fatturato medio negli ultimi tre anni superiore a 500 milioni di euro, AgID può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5% del fatturato in caso di violazione degli obblighi di accessibilità previsti dal decreto.

Un ulteriore elemento rilevante riguarda il rapporto tra la nuova disciplina e la normativa precedente sull’accessibilità digitale. A partire dal 28 giugno 2025, per i servizi digitali disciplinati dal decreto non trovano più applicazione alcune disposizioni previste dalla Legge 9 gennaio 2004 n. 4 (Legge Stanca), che fino ad oggi rappresentava il principale riferimento normativo in materia di accessibilità dei siti web.

Questo significa che per i servizi digitali rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 82/2022 la disciplina di riferimento diventa quella prevista dal nuovo quadro normativo europeo e nazionale sull’accessibilità dei servizi digitali destinati ai consumatori.

Per chi gestisce siti web ed e-commerce, queste disposizioni rendono quindi necessario verificare se il servizio offerto rientra nel campo di applicazione della normativa e se l’azienda che lo gestisce è soggetta o meno agli obblighi previsti dal decreto.


Decorrenza degli obblighi di accessibilità

Uno degli aspetti più rilevanti della disciplina introdotta dal Decreto Legislativo 27 maggio 2022 n. 82 riguarda il momento a partire dal quale i fornitori di servizi digitali devono rispettare i requisiti di accessibilità previsti dalla normativa.

Come anticipato, il decreto è entrato formalmente in vigore nel 2022, ma le disposizioni operative sono diventate applicabili a partire dal 28 giugno 2025. Da questa data i fornitori dei servizi digitali che rientrano nel campo di applicazione della normativa devono garantire che i servizi offerti rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto.

Nel contesto dei servizi di commercio elettronico e dei servizi offerti tramite siti web, questo significa che i servizi digitali messi a disposizione dei consumatori devono essere progettati e gestiti in modo da risultare accessibili anche alle persone con disabilità, in conformità agli standard tecnici previsti dalla normativa europea e nazionale.

La normativa prevede tuttavia alcune disposizioni transitorie, introdotte per consentire alle imprese di adeguarsi progressivamente ai nuovi requisiti. In particolare, per alcuni prodotti utilizzati per la fornitura dei servizi digitali è previsto un periodo di adattamento più ampio.

I fornitori di servizi possono infatti continuare a utilizzare fino al 28 giugno 2030 determinati prodotti tecnologici che erano già utilizzati in modo legittimo prima dell’entrata in applicazione della normativa per fornire servizi analoghi. Questa previsione consente agli operatori economici di evitare la sostituzione immediata di infrastrutture o strumenti tecnologici già in uso.

Un’ulteriore disposizione transitoria riguarda i contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025. Tali contratti possono continuare a produrre i loro effetti fino alla naturale scadenza, ma comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in applicazione della normativa. Ciò significa che i rapporti contrattuali già in essere possono essere mantenuti, ma dovranno comunque essere progressivamente adeguati al nuovo quadro normativo.

Infine, il decreto prevede una disciplina specifica anche per i terminali self-service, come ad esempio i dispositivi automatici utilizzati per l’erogazione di determinati servizi. Qualora tali terminali fossero già utilizzati in modo legittimo prima del 28 giugno 2025, potranno continuare a essere utilizzati per la fornitura dei servizi fino alla fine della loro vita economica utile e comunque per un periodo massimo di venti anni dalla loro messa in funzione.

Nel complesso, il sistema previsto dal decreto combina l’introduzione di obblighi immediatamente applicabili per i nuovi servizi digitali con alcune misure transitorie, pensate per permettere agli operatori economici di adeguarsi in modo graduale ai nuovi requisiti di accessibilità.

requisiti specifici accessibilità siti web


Requisiti specifici di accessibilità per siti web ed e-commerce

Il Decreto Legislativo 27 maggio 2022 n. 82 prevede, all’interno dell’allegato I, ulteriori requisiti di accessibilità applicabili a specifiche tipologie di servizi digitali. In particolare, la sezione IV dell’allegato I disciplina requisiti aggiuntivi che riguardano anche i servizi di commercio elettronico e i servizi offerti tramite siti web o applicazioni mobili.

La normativa stabilisce che la progettazione e la fornitura dei servizi digitali devono essere realizzate in modo tale da ottimizzare l’utilizzo prevedibile del servizio anche da parte delle persone con disabilità. Per questo motivo i fornitori di servizi devono integrare nel funzionamento del servizio digitale specifiche funzioni, prassi e procedure che tengano conto delle esigenze di accessibilità e che garantiscano la compatibilità con le tecnologie assistive utilizzate dagli utenti con disabilità, come ad esempio screen reader, sistemi di navigazione da tastiera o altre soluzioni di supporto alla navigazione.

Nel caso dei servizi di commercio elettronico, il decreto prevede inoltre che i fornitori del servizio mettano a disposizione degli utenti informazioni relative all’eventuale accessibilità dei prodotti o dei servizi venduti, qualora tali informazioni siano fornite dall’operatore economico responsabile. In questo modo i consumatori possono essere informati, già nella fase di consultazione del sito o della piattaforma di vendita online, circa eventuali caratteristiche di accessibilità dei beni o dei servizi offerti.

Un ulteriore aspetto rilevante riguarda le funzionalità del servizio digitale relative all’identificazione dell’utente, alla sicurezza delle operazioni e ai sistemi di pagamento online. Quando queste funzionalità sono integrate nel servizio — come avviene normalmente nei siti web e negli e-commerce — esse devono essere progettate in modo da risultare accessibili. In particolare, tali sistemi devono essere realizzati secondo i principi fondamentali dell’accessibilità digitale, risultando percepibili, utilizzabili, comprensibili e robusti anche per gli utenti che utilizzano tecnologie assistive.

La normativa stabilisce inoltre che i fornitori di servizi digitali possano mettere a disposizione il proprio servizio solo dopo aver predisposto una serie di informazioni relative all’accessibilità del servizio, nelle quali devono essere indicate le modalità con cui i requisiti di accessibilità previsti dal decreto sono stati soddisfatti. Tali informazioni devono essere rese pubbliche e devono essere accessibili anche alle persone con disabilità. È inoltre raccomandato che tali informazioni vengano verificate e aggiornate periodicamente dal fornitore del servizio, tenendo conto delle eventuali modifiche apportate al sito o al servizio digitale e delle evoluzioni tecnologiche che potrebbero incidere sui requisiti di accessibilità.

Il decreto prevede anche specifici obblighi di monitoraggio e conformità nel tempo. I fornitori di servizi devono infatti adottare misure organizzative e tecniche idonee a garantire che il servizio continui a rispettare i requisiti di accessibilità anche a seguito di aggiornamenti, modifiche del sito o evoluzioni tecnologiche. Qualora venga riscontrata una situazione di non conformità, il fornitore è tenuto ad adottare le misure correttive necessarie per ripristinare la conformità del servizio ai requisiti previsti dalla normativa.

Un ulteriore elemento particolarmente rilevante riguarda la tutela dei diritti e delle libertà degli utenti con disabilità. La normativa richiede infatti ai fornitori di servizi digitali di adottare misure volte a evitare la raccolta o il tracciamento di informazioni che possano rivelare indirettamente la condizione di disabilità dell’utente. In particolare, deve essere evitato l’utilizzo di tecniche di tracciamento che possano consentire di identificare gli strumenti o le configurazioni utilizzate per l’accesso ai servizi digitali tramite tecnologie assistive.

Ciò riguarda, ad esempio, alcune tecniche web di raccolta dati come cookie, browser fingerprinting o altri sistemi di tracciamento, che potrebbero consentire di raccogliere informazioni sulle impostazioni di sistema o sugli strumenti utilizzati per accedere ai servizi digitali. Proprio per questo motivo, tra le informazioni che i fornitori di servizi devono rendere disponibili al pubblico è prevista anche una dichiarazione con cui si attesta di non utilizzare tecniche di tracciamento dalle quali possa essere desunta la condizione di disabilità dell’utente.

Nel complesso, queste disposizioni mirano a garantire che i servizi digitali offerti tramite siti web ed e-commerce siano non solo accessibili dal punto di vista tecnico, ma anche progettati nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone con disabilità, assicurando allo stesso tempo trasparenza nei confronti degli utenti e un adeguato livello di tutela dei dati personali.

I quattro pilastri dell’accessibilità digitale

Alla base della progettazione di servizi digitali accessibili si trovano i cosiddetti principi POUR, acronimo che identifica i quattro pilastri fondamentali dell’accessibilità digitale: Percepibile, Operabile, Comprensibile e Robusto. Questi principi costituiscono il riferimento principale per la progettazione di interfacce digitali accessibili e rappresentano la base delle Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), gli standard tecnici internazionali utilizzati per valutare l’accessibilità di siti web e servizi online.

L’applicazione dei principi POUR è essenziale per garantire che i servizi digitali, come siti web ed e-commerce, possano essere utilizzati anche da persone con disabilità. In generale, tali principi definiscono le modalità con cui devono essere progettate le interfacce e i contenuti digitali affinché possano essere percepiti, utilizzati e compresi da tutti gli utenti, indipendentemente dalle loro capacità sensoriali o dalle tecnologie utilizzate per accedere ai servizi online.

Il primo principio riguarda la percepibilità delle informazioni. I contenuti e gli elementi dell’interfaccia devono essere presentati in modo tale da poter essere percepiti da tutti gli utenti, anche da coloro che utilizzano strumenti assistivi. Questo implica, ad esempio, che le informazioni non debbano essere trasmesse esclusivamente tramite un unico canale sensoriale, come il colore o il suono, ma debbano essere disponibili in modalità alternative che consentano anche agli utenti con disabilità visive o uditive di accedere ai contenuti del sito o del servizio digitale.

Il secondo principio riguarda l’operabilità delle interfacce. I componenti dell’interfaccia utente e i sistemi di navigazione devono essere progettati in modo tale da poter essere utilizzati da tutti gli utenti. Nel contesto dei siti web e degli e-commerce, questo significa che le funzionalità del sito devono poter essere utilizzate anche senza l’utilizzo del mouse, ad esempio tramite la navigazione da tastiera o attraverso tecnologie assistive che permettono l’interazione con l’interfaccia digitale.

Il terzo principio riguarda la comprensibilità delle informazioni e del funzionamento del servizio digitale. Le informazioni presenti nel sito o nel servizio devono essere chiare e facilmente comprensibili, mentre il funzionamento dell’interfaccia deve essere prevedibile e coerente. Questo implica che le istruzioni, i messaggi e i feedback forniti all’utente — ad esempio durante la compilazione di moduli o durante un processo di acquisto online — debbano essere formulati in modo semplice e comprensibile.

Il quarto principio riguarda infine la robustezza dei contenuti digitali. I contenuti devono essere progettati in modo da poter essere interpretati correttamente da una vasta gamma di dispositivi, browser e tecnologie assistive. In pratica, ciò significa che il codice e la struttura del sito devono essere sviluppati secondo standard tecnici che garantiscano la compatibilità con gli strumenti utilizzati dagli utenti con disabilità.

L’integrazione di questi principi sin dalle fasi iniziali di progettazione e sviluppo di un sito web o di una piattaforma di e-commerce rappresenta un elemento fondamentale per garantire la piena fruibilità dei servizi digitali. Oltre a favorire l’inclusione delle persone con disabilità, l’applicazione dei principi dell’accessibilità contribuisce infatti a migliorare l’esperienza complessiva degli utenti, rendendo i servizi digitali più chiari, più efficienti e più facili da utilizzare per tutti.

come rendere un sito accessibile

Ulteriori requisiti di accessibilità per servizi digitali come siti web ed e-commerce

Oltre ai requisiti generali di accessibilità previsti dalla normativa, il Decreto Legislativo 27 maggio 2022 n. 82 introduce anche una serie di requisiti aggiuntivi per specifiche categorie di servizi digitali. Tali requisiti sono indicati nella sezione IV dell’Allegato I del decreto, che disciplina le condizioni di accessibilità applicabili ad alcuni servizi destinati ai consumatori, tra cui anche i servizi di commercio elettronico e i servizi offerti tramite siti web o applicazioni mobili.

Questa sezione della normativa prevede che la fornitura dei servizi digitali debba essere progettata e organizzata in modo da ottimizzare l’utilizzo del servizio anche da parte delle persone con disabilità. A tal fine, i fornitori dei servizi devono integrare nella progettazione del servizio una serie di funzioni, procedure e soluzioni tecniche volte a rispondere alle esigenze degli utenti con disabilità e a garantire la compatibilità del servizio con le tecnologie assistiveutilizzate per accedere ai contenuti digitali.

Nel caso dei siti web e degli e-commerce, ciò significa che i servizi digitali devono essere progettati in modo tale da consentire agli utenti con disabilità di accedere alle informazioni, navigare tra i contenuti e utilizzare le funzionalità del sito in modo autonomo. In particolare, il decreto prevede che i fornitori del servizio mettano a disposizione degli utenti eventuali informazioni relative all’accessibilità dei servizi o dei prodotti venduti, qualora tali informazioni siano disponibili e fornite dall’operatore economico responsabile. Queste informazioni devono essere presentate in modo tale da risultare percepibili, utilizzabili e comprensibili anche per gli utenti che utilizzano tecnologie assistive.

Un ulteriore requisito riguarda le funzionalità del servizio digitale relative all’identificazione degli utenti, alla sicurezza delle operazioni e ai sistemi di pagamento online. Qualora tali funzionalità siano integrate nel servizio digitale — come accade normalmente nei siti web e nelle piattaforme di commercio elettronico — esse devono essere progettate in modo da essere accessibili. Ciò significa che i sistemi di autenticazione, i processi di identificazione e le interfacce dei sistemi di pagamento devono essere realizzati secondo i principi dell’accessibilità digitale, risultando quindi percepibili, utilizzabili, comprensibili e robusti.

Ad esempio, l’interfaccia di un sistema di pagamento online dovrebbe essere progettata in modo da poter essere utilizzata anche da utenti non vedenti attraverso software di lettura dello schermo oppure tramite altri strumenti di assistenza alla navigazione. Allo stesso modo, le procedure di autenticazione o di identificazione degli utenti devono essere compatibili con le tecnologie assistive, in modo da permettere a tutti gli utenti di completare le operazioni online senza incontrare barriere tecniche.

La normativa richiede inoltre che i servizi digitali offrano metodi di identificazione elettronica, firme elettroniche e sistemi di pagamento che possano essere utilizzati da tutti gli utenti, indipendentemente dalle loro capacità sensoriali o motorie. Anche in questo caso, i sistemi devono rispettare i principi fondamentali dell’accessibilità digitale, garantendo che i contenuti e le funzionalità possano essere percepiti, compresi e utilizzati da chiunque acceda al servizio.

Nel complesso, questi requisiti aggiuntivi hanno l’obiettivo di garantire che i siti web e gli e-commerce non siano semplicemente tecnicamente accessibili, ma siano progettati in modo tale da consentire alle persone con disabilità di utilizzare in modo autonomo tutte le principali funzionalità del servizio digitale, comprese quelle relative alla navigazione del sito, alla consultazione delle informazioni e alla conclusione di operazioni online come l’acquisto di beni o servizi.


Approfondimenti generali sugli obblighi di accessibilità per i servizi digitali

Prima dell’entrata in applicazione del Decreto Legislativo 27 maggio 2022 n. 82, gli obblighi di accessibilità digitale riguardavano principalmente le pubbliche amministrazioni e alcuni soggetti privati specificamente individuati dalla Legge 9 gennaio 2004 n. 4 (Legge Stanca). In particolare, tali obblighi erano previsti per gli enti pubblici e per alcune categorie di soggetti privati individuati dall’articolo 3 della stessa legge.

Con l’entrata in applicazione del nuovo decreto, avvenuta il 28 giugno 2025, il quadro normativo è cambiato in modo significativo. La normativa europea sull’accessibilità digitale ha infatti ampliato la platea dei soggetti privati tenuti a rispettare i requisiti di accessibilità, includendo diversi operatori economici coinvolti nella produzione e nella distribuzione di prodotti e servizi digitali. Per quanto riguarda i servizi, gli obblighi previsti dal decreto si applicano ai fornitori di servizi digitali, cioè ai soggetti che offrono servizi destinati ai consumatori nel mercato dell’Unione Europea.

Nel contesto dei servizi digitali offerti tramite siti web ed e-commerce, il fornitore di servizi è quindi qualsiasi persona fisica o giuridica che mette a disposizione dei consumatori un servizio digitale online. Il decreto definisce infatti il fornitore di servizi come il soggetto che fornisce o si offre di fornire un servizio nel mercato dell’Unione a favore dei consumatori. Con il termine consumatore si intende invece una persona fisica che utilizza o acquista un servizio per finalità estranee alla propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.

Questa distinzione è particolarmente rilevante perché la normativa si applica ai servizi offerti ai consumatori. I servizi digitali che sono destinati esclusivamente a soggetti che agiscono nell’ambito della propria attività professionale o imprenditoriale non rientrano, in linea generale, nel campo di applicazione del decreto. Tuttavia, nella pratica molti servizi online sono utilizzati sia da consumatori sia da professionisti.

Un esempio tipico è rappresentato dai servizi di commercio elettronico. Un sito di e-commerce che vende prodotti online può essere utilizzato sia da consumatori privati sia da professionisti che acquistano beni per la propria attività. In questi casi il servizio rientra comunque nel campo di applicazione della normativa, poiché è destinato anche ai consumatori. Di conseguenza, l’intero servizio digitale deve rispettare i requisiti di accessibilità previsti dal decreto, indipendentemente dal fatto che possa essere utilizzato anche da soggetti che operano per finalità professionali.

Il legislatore europeo ha inoltre previsto una specifica esclusione per le microimprese, cioè le imprese con meno di dieci dipendenti e con un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a due milioni di euro. Tali imprese non sono obbligate ad adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto per quanto riguarda i servizi. Tuttavia, la direttiva europea incoraggia comunque anche queste realtà a sviluppare servizi digitali accessibili e inclusivi, pur non essendo formalmente soggette agli obblighi normativi.

Per comprendere appieno la portata degli obblighi previsti dal decreto è inoltre necessario considerare il concetto di conformità dei servizi. L’articolo 3 del decreto stabilisce che i servizi digitali disciplinati dalla normativa devono rispettare tutti i requisiti di accessibilità indicati nelle sezioni III e IV dell’allegato I del decreto. Questo significa che la conformità non può essere raggiunta soddisfacendo solo alcuni dei requisiti previsti, ma richiede il rispetto complessivo degli standard indicati dalla normativa.

Il decreto prevede tuttavia alcune situazioni in cui i fornitori di servizi possono giustificare un mancato adeguamento ai requisiti di accessibilità. In particolare, l’articolo 13 introduce due possibili eccezioni: il caso della modifica sostanziale del servizio e quello dell’onere sproporzionato. In tali circostanze il fornitore del servizio può motivare il mancato adeguamento ai requisiti previsti, purché effettui una valutazione adeguata e conservi la relativa documentazione a supporto della propria decisione.

Un ulteriore elemento rilevante riguarda il regime transitorio previsto dal decreto. L’articolo 25 stabilisce che i fornitori di servizi possono continuare a utilizzare determinati prodotti già impiegati per la fornitura dei servizi prima del 28 giugno 2025, anche se tali prodotti non soddisfano pienamente i nuovi requisiti di accessibilità. Questa possibilità è stata introdotta per consentire agli operatori economici di adeguarsi gradualmente alla normativa, tenendo conto dei costi e dei tempi necessari per aggiornare infrastrutture e strumenti tecnologici.

Allo stesso modo, i contratti di servizio conclusi prima del 28 giugno 2025 possono continuare a produrre i loro effetti fino alla naturale scadenza, ma comunque per un periodo massimo di cinque anni dalla data di entrata in applicazione della normativa. Durante questo periodo, il servizio può continuare a essere erogato alle stesse condizioni previste dal contratto originario, a condizione che il servizio non venga modificato. In caso di modifiche sostanziali del servizio, il regime transitorio non può più essere applicato.

Nel complesso, il quadro normativo introdotto dal decreto mira a garantire una progressiva diffusione dell’accessibilità nei servizi digitali, ampliando gli obblighi rispetto alla disciplina precedente e coinvolgendo un numero maggiore di operatori economici. Per chi gestisce siti web ed e-commerce, ciò significa che l’accessibilità digitale diventa sempre più un elemento centrale nella progettazione e nella gestione dei servizi online destinati ai consumatori.

Il pacchetto accessibilità di LegalBlink

Per supportare aziende, professionisti ed e-commerce nell’adeguamento alla normativa sull’accessibilità digitale, LegalBlink ha sviluppato un servizio specifico dedicato ai siti web e alle piattaforme di commercio elettronico. Il pacchetto è pensato per offrire una soluzione pratica e immediatamente applicabile che consenta di verificare il livello di accessibilità del sito e di adottare gli strumenti necessari per migliorarlo.

Il servizio si articola in tre elementi principali. Il primo è il check-up di accessibilità, attraverso il quale viene effettuata una verifica tecnica del sito web o dell’e-commerce per individuare eventuali criticità rispetto ai principali requisiti di accessibilità previsti dagli standard tecnici internazionali e dalle linee guida di riferimento. Questo controllo consente di ottenere una fotografia dello stato del sito e di comprendere quali aspetti possono essere migliorati per rendere i contenuti e le funzionalità più accessibili.

A seguito dell’analisi viene predisposta la dichiarazione di accessibilità, un documento informativo che descrive il livello di accessibilità del sito e indica le misure adottate per garantire l’utilizzo del servizio anche da parte di persone con disabilità. La dichiarazione può essere pubblicata all’interno del sito, generalmente nel footer o nella sezione dedicata alle informazioni legali, e rappresenta uno strumento di trasparenza nei confronti degli utenti.

Il pacchetto include inoltre un widget di accessibilità che può essere integrato direttamente nel sito web o nell’e-commerce. Questo strumento permette agli utenti di personalizzare alcune impostazioni di visualizzazione della pagina, facilitando la consultazione dei contenuti da parte di utenti con diverse esigenze di accessibilità, ad esempio attraverso regolazioni del contrasto, della dimensione dei caratteri o di altre funzionalità di supporto alla navigazione.

L’obiettivo del servizio è quello di aiutare i gestori di siti web ed e-commerce a migliorare concretamente il livello di accessibilità dei propri servizi digitali, offrendo al tempo stesso strumenti utili per monitorare e comunicare agli utenti l’impegno dell’azienda verso un’esperienza digitale più inclusiva.

rendi accessibile il sito con LegalBlink

Conclusioni

L’accessibilità digitale non può più essere considerata un tema secondario o meramente tecnico. Per chi gestisce siti web ed e-commerce, dal 28 giugno 2025 rappresenta un profilo normativo concreto che incide sulla progettazione del servizio, sulla struttura delle pagine, sulle funzionalità di navigazione, sui sistemi di autenticazione e pagamento e, più in generale, sull’esperienza offerta agli utenti. Il Decreto Legislativo n. 82/2022, che recepisce l’European Accessibility Act, ha infatti esteso gli obblighi di accessibilità a una platea molto più ampia di operatori privati rispetto al passato, con particolare attenzione ai servizi digitali rivolti ai consumatori.

Per le imprese ciò significa, prima di tutto, comprendere se il proprio servizio rientra nell’ambito di applicazione della normativa e, in caso affermativo, procedere a una verifica concreta del livello di conformità del sito o dell’e-commerce rispetto ai requisiti richiesti. Non si tratta soltanto di inserire un accorgimento grafico o un’informativa aggiuntiva, ma di adottare un approccio complessivo all’accessibilità, che tenga conto dei principi POUR, della compatibilità con le tecnologie assistive, della chiarezza delle interfacce, dell’accessibilità delle funzioni essenziali del servizio e della necessità di mantenere nel tempo la conformità raggiunta.

Accanto al profilo strettamente legale, l’accessibilità rappresenta anche un fattore di qualità del servizio. Un sito più accessibile è normalmente anche più chiaro, più ordinato, più semplice da utilizzare e più inclusivo. Questo si traduce in un vantaggio concreto non solo per gli utenti con disabilità, ma per tutti gli utenti, con effetti positivi anche in termini di usabilità, fiducia e reputazione del brand. In questa prospettiva, adeguarsi all’accessibilità significa non solo ridurre il rischio normativo, ma anche investire in un ecosistema digitale più efficiente e più aperto.

Proprio per questo, l’approccio più corretto non è aspettare una contestazione o considerare l’accessibilità come un adempimento meramente formale, ma intervenire in modo preventivo con una verifica tecnica e documentale del proprio servizio digitale. In questo percorso, il pacchetto accessibilità di LegalBlink offre un supporto concreto attraverso check-up del sito, predisposizione della dichiarazione di accessibilità e integrazione del widget, aiutando aziende e professionisti a compiere un primo passo operativo verso un sito web o un e-commerce più conforme, più trasparente e più inclusivo.

Team LegalBlink