Assistenza legale per la vendita online di cibo: le domande più frequenti le domande più frequenti degli ecommerce
Sono sempre di più gli
ecommerce che vendono cibo su internet. Pertanto, la richiesta di
assistenza legale per la vendita onine di prodotti alimentari è in forte aumento.
Sul nostro blog abbiamo già dedicato una guida sugli obblighi informativi specifici in capo
all'ecommerce che intende vendere online prodotti alimentari.
In questo articolo riassumiamo le
domande più frequenti che gli ecommerce che vendono cibo online hanno posto ai legali di LegalBlink.
In questo modo, se hai intenzione di vendere cibo online, puoi ottenere
utili informazioni su come indirizzare il tuo business online.
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SOMMARIO
Diritto di recesso
Garanzia Legale
Tutela delle fotografie
Maggiori informazioni?

Questa è forse la domanda più frequente. Infatti, molto spesso
chi vende cibo online vende un prodotto facilmente deperibile. Vale a dire un prodotto che se oggetto di recesso non potrebbe essere rivenduto su internet, proprio perchè già deperito.
In questo blog abbiamo già dedicato una
guida sul diritto di recesso.
Con
specifico riferimento alla vendita online di cibo, il Codice del Consumo prevede in modo espresso che il
diritto di recesso sia escluso per i prodotti deperibili.
Ma cosa si intende per
"prodotto deperibile" venduto online?
Ebbene, non esiste una definizione normativa di prodotto deperibile ai fini della limitazione del diritto di recesso.
Pertanto, bisogno utilizzare il buon senso e l'esperienza in ambito legale per cercare di indirizzare la meglio il business dell'ecommerce.
In primo luogo, bisogno ricordare i giorni a disposizione del consumatore per comunicare il diritto di recesso (14 giorni dalla consegna del prodotto) e per spedire il prodotto alimentare (14 giorni dalla comunicazione di recesso).
Dalla somma di questi due termini si arriva a circa 30 giorni. Vale a dire 30 giorni dalla consegna del prodotto al consumatore. Considerando anche il tempo affinchè il prodotto arrivi nella sede dell'ecommerce si può tenere in considerazione un tempo di circa 40 - 50 giorni, oltre al tempo necessario per rimettere in vendita il prodotto.
In totale
circa 60 giorni.
Ebbene, se il prodotto alimentare perisce in questo lasso di tempo allora potrà essere considerato un prodotto alimentare deperibile, per il quale non sussiste il diritto di recesso.
Consulenza legale per ecommerce di cibo: il recesso è escluso anche se si apre il prodotto
Vi possono poi essere dei casi dove il diritto di recesso esiste in astratto, ma viene perso per un comportamento del consumatore.
Ad esempio il Codice del Consumo
esclude il diritto di recesso per i prodotti sigillati, aperti dopo la consegna e che non possono essere riconsegnati al venditore per motivi igienici.
Pensiamo al
vino per esempio. Questo prodotto non è certo deperibile. Quindi per esso è ammesso il diritto di recesso. Se però il consumatore apre una bottiglia perde il diritto di recesso in quanto si tratta di un prodotto sigillato, che è stato aperto ma che (proprio per questa ragione) non può essere restituito per motivi igienici.
Abbiamo ricevuto
richieste di consulenza legale anche per ecommerce di prodotti alimentari B2B (leggi il nostro approfondimento sulla
vendita B2B).
In questo contesto, il tema del recesso è più facile da affrontare rispetto alla vendita al consumatore.
Infatti, il
diritto di recesso non è previsto dalla legge nella vendita B2B, e ciò
vale anche con riferimento alla vendita online di prodotti alimentari.
Ovviamente ciò non toglie che il sito di commercio elettronico che vende cibo online in ambito B2B decida di riconoscere il diritto di recesso. Ciò però rappresenterà la conseguenza di una sua libera scelta e non l'adempimento di un obbligo legale. Inoltre, in questo caso il diritto di recesso potrà essere regolato anche a prescindere di quanto previsto dal Codice del Consumo.
In tema di
assistenza legale per ecommerce di prodotti alimentari, anche questa rappresenta una domanda abbastanza comune.
Infatti, il
sito di commercio elettronico che vende online cibo si chiede molto spesso se ha senso parlare di garanzia legale per i prodotti alimentari. Come applicare la garanzia se il prodotto è magari deperibile? Come sostituire un prodotto alimentare che magari è stato utilizzato?
L'
assistenza legale su questi temi ovviamente non può mai prescindere dal caso concreto.
Ad ogni modo, vale innanzitutto la pena ricordare che la garanzia legale è prevista sia per la vendita B2B che B2C.
Il "cuore" della garanzia legale è l'impegno dell'ecommerce di consegnare un prodotto che non abbia difetti di conformità.
Nella vendita al consumatore, essa è disciplinata dagli art. 128 e ss. del Codice del Consumo.
In sostanza, entro due anni dalla consegna del prodotto, il consumatore ha diritto alla riparazione o alla sostituzione del prodotto difettoso.
Come applicare questo
principio alla vendita online di prodotti alimentari?
E' evidente che il prodotto alimentare non possa essere "riparato". Ciò posto, se il prodotto alimentare consegnato ha un difetto di conformità (Es. è scaduto)
deve essere sostituito dal sito di commercio elettronico.
In tal senso ti segnaliamo la
riforma avvenuta sulla garanza legale nella vendita al Consumatore (LegalBlink è ancora l'unico generatore che si è adeguato in tal senso), che ha eliminato il periodo di 2 mesi per denunciare il difetto di conformità.
Medesimi principi valgono per la garanzia legale nella vendita B2B.
In questo caso i termini di validità della garanzia legale sono diversi: 1 anno dalla consenga e 8 giorni per denunciare i difetti.
Il principio però applicato alla vendita di prodotti alimentari con riferimento alla garanzia legale è lo stesso: il prodotto alimentare non conforme deve essere sostituito.
La consulenza legale per ecommerce che vendono cibo ha riguardato anche la gestione delle fotografie.
Infatti, molto spesso il titolare del sito di commercio elettronico che vende cibo online si chiede se può impedire che terzi copino le fotografie dei suoi prodotti alimentari.
L'interesse del terzo a copiare queste fotografie è ovviamente finalizzato a riprendere le foto sul proprio ecommece di cibo.
Il tema è ovviamente molto ampio perchè coinvolge il diritto d'autore (legge 633 del 1941).
In questa sede vogliamo solo evidenziare il fatto che le fotografie di prodotti alimentari molto spesso sono "semplici fotografie" (vale a dire fotografie non artistiche).
Questo implica che esse siano tutelate solo se la fotografia del prodotto alimentare reca:
- il nome del fotografo
- la data della fotografia
Queste informazioni possono essere indicate nella meta-descrizione della fotografia. In questo modo chiunque può assumere queste informazioni e capire che il sito di commercio elettronico che vende prodotti alimentari non intende permettere l'estrazione delle fotografie presenti sul proprio sito web.
Qualora le fotografie del sito che vende cibo online non presentino le sopra indicate informazioni sarà possibile copiare le fotografie, tranne nel caso vi sia malefede.
La consulenza in favore dei siti ecommerce che vendono prodotti alimentari su internet riguarda anche gli obblighi informativi.
In tal senso, ti rimandiamo alla guida che abbiamo pubblicato ad oggetto le informazioni da rendere sul sito che vende cibo online.
In questo articolo vogliamo solo evidenziare il fatto che anche il sito ecommerce che vende cibo online deve rispettare determinati obblighi informativi.
In particolare, deve pubblicare online:
- termini e condizioni generali di vendita
- privacy policy e formule del consenso al marketing
- cookie policy
- banner cookie, qualor rilasci cookie di profilazione
Ovviamente, anche l'ecommerce di cibo online deve inviare una email di conferma dell'ordine ai propri clienti.
NOTA: se vendi in drop shipping ti consigliamo di leggere la nostra guida, su come vendere a norma in drop shipping.
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Con LegalBlink puoi scegliere tra diverse tipologia di assistenza legale per ecommerce:
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Team LegalBlink